Scadenza vicina per chi ha commesso errori nella compilazione del proprio modello 730/2011: entro il 25 ottobre bisogna presentare il 730 integrativo a favore per rimediare ad omissioni sul sostituto d’imposta o errori che hanno comportato un minore rimborso o un maggiore debito.
È il caso dei contribuenti che hanno tralasciato di inserire nella dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730 fli oneri deducibili o detraibili, o hanno sbagliato i dati del sostituto incaricato del conguaglio.
Il 730 integrativo dovrà essere consegnato ad un CAF o professionista abilitato, anche nel caso in cui il 730 originario sia stato presentato al proprio sostituto d’imposta, specificando che si tratta di una modifica alla dichiarazione originaria. A tal fine è necessario inserire lo specifico codice numerico nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Più in particolare, bisognerà inserire il codice 1 e compilare un nuovo modello 730 in tutte le sue parti nel caso in cui con il 730 integrativo si voglia chiedere la correzione di errori che hanno comportato un maggior credito o minor debito o un’imposta invariata.
Se il modello 730 integrativo ha lo scopo invece di rettificare i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, o inserirli nel caso siano stati erroneamente omessi, nell’apposito campo bisognerà inserire il codice 2.
Infine, se il contribuente ha commesso contemporaneamente entrambe gli errori quello di riferimento è il codice 3.
Importante sottolineare che per la presentazione del 730 integrativo deve essere corredata dalla documentazione riguardante la modifica apportata o, qualora ci si rivolga a un intermediario diverso dall’originario, di tutta la documentazione per intero. La dichiarazione integrativa non sospende le procedure già avviate con la precedente e il nuovo prospetto di liquidazione verrà consegnato entro il 10 novembre. Il conguaglio a credito verrà invece erogato a dicembre.