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Dichiarazione TASI: basta il modello IMU

di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Giugno 2015
Aggiornato 11 Giugno 2015 14:59

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Chi deve presentare una dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2015 per segnalare variazioni dell'immobile utilizza il modello IMU: precisazioni del ministero per chi vive in affitto.

Per la dichiarazione TASI non è prevista l’approvazione di un nuovo modello, si utilizza lo stesso valido ai fini IMU: la precisazione arriva dal ministero delle Finanze, con la circolare 2DF/2015. Quindi, il modulo da compilare nel caso di variazioni sull’immobile ai fini TASI è quello già approvato per la dichiarazione dell’imposta  municipale  propria (IMU) il 30 ottobre 2012.

=> Dichiarazione TASI-IMU: istruzioni per ENC

Scadenze

Il termine di presentazione è il 30 giugno 2015 e si riferisce alle variazioni dell’immobile intervenute nel corso del 2014. Esattamente come per l’IMU, la dichiarazione TASI si presenta solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nel possesso dell’immobile.

TASI e affitti

Contrariamente all’IMU, la TASI viene pagata anche dagli inquilini, oppure dai titolari di altro diritto reale.

=> TASI per inquilini in affitto: guida completa

A questo proposito, il ministero fornisce una serie di precisazioni: un’interpretazione letterale della norma comporterebbe l’obbligo di presentare una dichiarazione TASI da parte di tutti coloro che, non essendo proprietari, non hanno mai presentato la dichiarazione IMU. In realtà, chiarisce il dipartimento delle Finanze:

  • chi ha stipulato un contratto di affitto successivamente al primo luglio 2010 non deve presentare la dichiarazione TASI perché da questa data tutti i dati catastali contenuti nei contratti vengono automaticamente comunicati all’Agenzia delle Entrate;
  • se invece il contratto di affitto è precedente al primo luglio 2010, bisogna presentare la dichiarazione TASI.

Eccezioni

In generale, la dichiarazione TASI non si presenta in tutti i casi in cui il Comune ha a disposizione altri strumenti che permettono, incrociando i dati, di avere i dati catastali identificativi dell’immobile, anche in riferimento agli adempimenti relativi ad altri tributi (come, ad esempio, la TARI, la tassa sui rifiuti). La dichiarazione TASI, dunque, non va inviata se:

  • i dati catastali sono stati comunicati al momento della cessazione della risoluzione o proroga del contratto;
  • il Comune di appartenenza ha previsto, ad esempio per le agevolazioni TASI, specifiche modalità come la consegna del contratto di locazione o un’autocertificazione.

=> TASI: come calcolare l’acconto 2015

In tutti i casi in cui invece è necessario presentare la dichiarazione TASI, per precisare il titolo relativo alla propria obbligazione tributaria (ad esempio, locatario), si compila la parte del modello valido ai fini IMU dedicata alle “annotazioni“. Per il resto, le informazioni necessarie al Comune sia per l’IMU sia per la TASI sono sostanzialmente identiche.

, circolare 2/DF 2015