Meno di un mese di tempo per i datori di lavoro agricoli per assumere giovani tra i 18 e i 35 anni e accedere al bonus assunzione riservato al settore dall’articolo 5 del Dl n. 91/2014 (cd Decreto Competitività, convertito dalla legge n. 116/2014). Scadono infatti il prossimo 30 giugno i termini entro i quali presentare domanda di accesso al bonus occupazione, che consente il conguaglio dei contributi INPS versati fino ad un importo fino a 5 mila euro per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato e fino a 3 mila euro per i contratti a tempo determinato.
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Incentivi lavoro agricolo
Si tratta, più in particolare, di incentivi pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, riconosciuto per 18 mesi fino a un massimo di 5mila euro per gli operai agricoli assunti con contratto dipendente a tempo indeterminato (OTI) e di 3mila euro e per i lavoratori a tempo determinato. In questo secondo caso, il beneficio vale per i primi sei mesi dopo ogni anno di assunzione, in più il contratto deve avere durata almeno triennale, garantire un periodo di occupazione di almeno 102 giornate all’anno ed essere redatto in forma scritta. Il beneficio fa decadere i precedenti incentivi all’assunzione per i contratti a tempo indeterminato previsti dall’articolo 1 del Dl 76/2013.
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Requisiti
Ricordiamo che ai datori di lavoro è richiesta la regolarità contributiva. Le regole applicative del bonus assunzioni in agricoltura sono state fornite dall’INPS con la circolare 137/2014, contenente anche il modulo di ammissione al beneficio, da presentare esclusivamente per via telematica. I requisiti relativi ai giovani che vengono assunti sono:
- età compresa tra i 18 (già compiuti) e i 35 anni (non ancora compiuti);
- assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Rientrano in questa categoria di lavoratori svantaggiati coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
- assenza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
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Gli incentivi valgono anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, purché sia rispettato il requisito dell’aumento occupazionale netto nell’azienda – dovuto a maggiori assunzioni, non a interruzioni di precedenti rapporti di lavoro – calcolato in base alle giornate lavorate nei singoli anni, e che non può essere dovuto a uno dei seguenti motivi:
- dimissioni volontarie del lavoratore,
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore,
- pensionamento per raggiunti limiti di età,
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro,
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
L’agevolazione non spetta per i contratti in somministrazione se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo precedente, se viene violato il diritto di precedenza, se ci sono in atto sospensioni dal lavoro e strumenti di solidarietà per crisi occupazionale.