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Acconto IRPEF in UNICO 2015

di Francesca Vinciarelli

1 Giugno 2015 10:00

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UNICO 2015: la scadenza per il versamento, come calcolare l'acconto IRPEF e i casi di rideterminazione dell’acconto.

Tempo di dichiarazione dei redditi e di compilazione del modello UNICO 2015, entro il 16 giugno va effettuato il calcolo e il versamento dell’acconto IRPEF 2015 e del saldo 2014.

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La scadenza del 16 giugno per il versamento con Modello F24 riguarda infatti sia la prima rata del saldo IRPEF 2014 che quella dell’acconto IRPEF 2015, ovvero l’anticipo sulle tasse che si vanno a pagare l’anno successivo per quanto guadagnato nell’anno in corso, stabilito sulla base di alcuni calcoli e il saldo che si paga l’anno successivo, calcolato come differenza tra le imposte dovute e l’importo dell’acconto già versato. Il versamento può essere effettuato anche entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,4%.

Acconto IRPEF

Per quanto concerne il calcolo degli acconti IRPEF, le modalità sono quelle consuete non si registrano grosse novità e, tranne in alcuni casi in cui è necessario procedere a rideterminare l’acconto per tener conto di specifiche regole, il primo acconto relativo all’anno 2015 dovrà essere pari al 100% dell’imposta a debito (ai sensi dell’art. 11, comma 18, D.L. n. 76/2013). Il calcolo va effettuato applicando l’aliquota prevista sul rigo RN34, modello UNICO PF. Nessun acconto è dovuto se la somma da versare risulta uguale o inferiore a 51,65 euro, mentre se è compreso tra 51,66 e 257,52 euro il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2015. Se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro il versamento fa effettuato in due rate:

  • la prima, nella misura del 40%, va versata entro il 16 giugno (insieme al saldo) o 16 luglio con una maggiorazione dello 0,4%;
  • la seconda (60%) va versata entro il 30 novembre 2015.

Casi particolari

Per alcuni casi è necessario calcolare gli acconti su un reddito rideterminato e più in particolare:

  • per i soggetti non residenti, il calcolo va effettuato senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR, salvo quanto previsto con riferimento ai contribuenti cosiddetti non residenti Schumacker (art. 7, legge n. 161/2014);
  • per i soggetti con redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), si tiene conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);
  • per i soggetti con redditi di terreni, il calcolo si effettua rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA), l’ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5% (art. 7, D.L. n. 91/2014);
  • per i soggetti con redditi di terreni, non si tiene conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati;
  • per i soggetti con redditi di impresa, l’acconto IRPEF si calcola tenendo conto delle norme in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 34, comma 2, legge n. 183/2011).

In questi casi è necessario ricalcolare anche il reddito complessivo, da utilizzare come base per rideterminare gli acconti, secondo le modalità descritte dalle singole disposizioni particolari.

Per approfondimenti, consulta la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate.