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Modello 730: tutte le novità dal 2015

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Maggio 2015
Aggiornato 3 Giugno 2015 09:48

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Non solo modello 730/2015 precompilato: IMU, bonus IRPEF, compensazioni, detrazioni e deduzioni fiscali, ecco tutte le novità fiscali per la dichiarazione dei redditi.

730

Bonus IRPEF, cedolare secca, IMU, compensazioni, detrazioni e deduzioni fiscali: il modello precompilato è senz’altro la novità principale in materia di dichiarazione dei redditi ma non è l’unica, vista la lunga serie di nuove disposizione fiscali da tener presente nella compilazione del 730/2015, precompilato o cartaceo (ordinario). Vediamone una sintesi.

=> Modello 730, istruzioni complete

Il nuovo CU 2015

Da quest’anno il CUD è sostituito dal CU 2015, nuovo modello di certificazione unica che il sostituto d’imposta ha trasmesso a dipendenti e collaboratori e ha anche inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo scorso e che contiene nuovi dati rispetto al vecchio modello.

=> CU 2015: guida completa

Bonus IRPEF in busta paga

E’ il credito d’imposta previsto nel 2014 dal cosiddetto decreto IRPEF (Dl 66/2014), 80 euro al mese versati a partire dalle buste paga di maggio 2014. Ricordiamo che il bonus è stato poi resto strutturale con la Legge di Stabilità 2015, che lo ha trasformato in una detrazione. Ma ai fini del 730/2015 conta quanto versato nel 2014. Il bonus IRPEF è stato pagato a tutti i lavoratori dipendenti con reddito fino a 26mila euro lordi annui: 80 euro al mese se lo stipendio lordo è fino a 24mila euro, cifra più bassa per i redditi più alti che si azzera a quota 26mila euro. Non hanno percepito nulla coloro che guadagnano fino a 8mila euro al mese, essendo esenti da imposizione fiscale (il bonus è un credito d’imposta).

=> Bonus IRPEF: calcolo del credito d’imposta nel 730

Il bonus IRPEF non comporta un aumento dell’imposizione fiscale, essendo appunto un credito d’imposta. E’ però possibile che ci siano dei conguagli da fare (ad esempio, nel caso in cui il dipendente abbia più redditi, e il sostituto d’imposta non ne abbia tenuto conto per calcolare il bonus erogato). Comunque sia, chi presta l’assistenza fiscale deve prestare attenzione a ricalcolare il Bonus IRPEF spettante tenendo conto di tutti i redditi inseriti in 730. Per i dati relativi al Bonus c’è un apposito spazio nel rigo C14 del quadro C (redditi da lavoro dipendente). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730.

Compensazioni F24

Dallo scorso ottobre 2014 sono cambiate le regole per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione. Per le compensazini a saldo zero,  bisogna utilizzare necessariamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario. Per le compensazioni di importo superiore a zero, o per i versamenti con F24 superiori a mille euro, si possono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure i servizi di Internet banking di intermediari della riscossione convenzionati.

=> F24 solo online: ecco le regole

Cedolare secca

E’ ridotta dal 15 al 10% per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa o nei quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti al 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. La cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Art bonus

E’ il credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, da indicare nel rigo G9. Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte non utilizzata è fruibile negli anni successivi.

=> Art bonus, come ottenere il credito d’imposta

Altre novità

  • Incremento produttività: l’indicazione di queste somme diventa obbligatoria, perchè consente la corretta determinazione del bonus IRPEF (rigo C4);
  • 8, 5 e 2 x mille dell’IRPEF: da quest’anno occupano una scheda unica;
  • acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare entro sei mesi alla locazione, per una durata complessiva non inferiore a otto anni: deduzione del 20% fino a un massimo di 300mila euro, in otto quote annuali (rigo E32);
  • inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale: detrazione di 900 euro se il reddito complessivo non supera 15mila 493,71 euro e di 450 euro se non supera 30mila 987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta;
  • coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni: detrazione del 19% sulle spese per i canoni di affitto dei terreni;
  • premi assicurativi: sono previsti due limiti di detraibilità, fino a 530 euro per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (righi da E8 a E12, codice 36) e fino a 1291,14 (al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da E8 a E12, codice 37);
  • erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42): detrazioni elevate dal 24 al 26%. Le ultime sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30mila euro;
  • ristrutturazioni: prorogate la detrazione al 50% per interventi edilizi e bonus mobili, al 65% per la riqualificazione energetica;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati: modificate le detrazioni riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale;
  • familiari a carico: è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;
  • oneri deducibili: non sono più compresi i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • IMU: non va più comunicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
  • addizionali regionali e comunali: è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo;
  • nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato);
  • sono previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini dell’addizionale regionale (casella “Casi particolari addizionale regionale”).

e istruzioni