Si avvicina il primo appuntamento del 2015 con l’IMU e, aspettando il 16 giugno, l’IFEL illustra brevemente le modalità di esenzione dall’imposta municipale unica per i terreni montani e parzialmente montani, dopo le modifiche del DL n. 4/2015, convertito con legge n. 34/2015. Si tratta del decreto che ha anche modificato i criteri di esenzione IMU per i terreni agricoli, precedente stabiliti con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 il quale prendeva in considerazione la sola altitudine al centro del Comune.
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Esenzione IMU
Il nuovo decreto ha quindi stabilito che sono esenti dall’IMU, a partire dall’anno 2015, i terreni agricoli e quelli non coltivati:
- ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 4 del 2015).
Quest’ultima esenzione spetta anche nel caso in cui un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola conceda il terreno in comodato o in affitto a CD o IAP.
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Dichiarazione IMU
Secondo l’interpretazione fornita dall’IFEL, la dichiarazione IMU il cui termine per la presentazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, pur essendo obbligatoria anche per i casi di esenzione, non deve essere inviata nei casi di esenzione oggettiva (terreni ubicati nei Comuni totalmente montani o nelle isole minori) essendo le informazioni necessarie al controllo dell’imposta ricavabili dalla banca dati catastale. Diversamente, per i terreni situati nei Comuni parzialmente montani, la presentazione della dichiarazione appare necessaria, qualora sussistano le condizioni previste per l’esenzione e la qualifica del possessore non sia stata in passato già dichiarata al Comune. (Fonte: IFEL – Nota 20 Maggio 2015).