Condono fiscale: con riferimento alla sanatoria IVA 2002, l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate determina l’inefficacia integrale della definizione. Lo ha stabilito la sentenza n.19681, appena depositata dalla Corte di Cassazione.
Questa ribadisce che il condono fiscale per omessi versamenti IVA (condoni IVA del 2002) non è compatibile con la direttiva comunitaria, confermando il pronunciamento 2008 della Corte di giustizia sulla sua incompatibilità con le disposizioni comunitarie.
La novità è data dalla precisazione della Corte che la sanatoria IVA del 2002 non determinava il perfezionamento in base al pagamento della prima rata – come avveniva con il condono tombale e dall’integrativa semplice – e non stabiliva che l’omesso versamento delle rate successive non determinava l’inefficacia della definizione.
La sentenza fa riferimento all’articolo 9 bis della legge 289/2002, dove si stabilisce che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, indipendentemente dal fatto che si fosse optato per la soluzione unica o per quella rateale.
Cosa significa questo? Che la sanatoria IVA non è valida per versamenti effettuati dopo i termini previsti, al contrario di quanto ritenuto dalle Corti di merito, le quali avevano reputato efficace il condono IVA ed IRPEF anche per i contribuenti che avevano versato esclusivamente la prima rata, omettendo quelle rate successive.