È sempre possibile correggere qualsiasi errore contenuto in una dichiarazione fiscale resa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate: lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6665 dell’1 aprile 2015. Il caso affrontato è relativo a una controversia promossa dal Fondo Assistenza Italiana Integrativa (FASI) contro il Fisco, in merito a una cartella di pagamento dell’IRPEF 2002 seguita a un controllo automatizzato della dichiarazione annuale volto a verificare il mancato versamento di ritenute alla fonte, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR e dell’anticipo d’imposta TFR.
=> Dichiarazione dei redditi 2015: come evitare errori
Dichiarazione integrativa
La CTR, rigettando l’appello proposto dal FASI contro la Sentenza della CTP di Roma (n. 299/65/09) – che ne aveva respinto il ricorso -, ha affermato che gli errori nei quali il contribuente dichiarava di essere incorso andavano emendati attraverso una dichiarazione integrativa.
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal FASI, affermando l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione Fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante a oneri diversi e addirittura più gravosi di quelli che la legge definisce a suo carico, in conformità rispetto ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
=> 730 precompilato: modello, istruzioni e novità 2015
Scadenze
Il termine annuale (art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998) previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa, non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso e non manifesta alcun effetto sul procedimento contenzioso iniziato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria – sebbene fondata su elementi o dichiarazioni forniti dallo stesso -.
«Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comportano l’inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa. Oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.»
Per approfondimenti: Cassazione – Sentenza 6665/2015.