La tassa sulle sigarette elettroniche al 58,5% è incostituzionale, perché non trova giustificazione nel fatto che il prodotto sia altamente nocivo per la salute (come, ad esempio, i tabacchi) ed è quindi irragionevole: lo stabilisce la sentenza 83/2015 della Corte Costituzionale. Attenzione, però: l’imposta dichiarata illegittima è quella prevista dalla legge del giugno 2013 (Dl 73/2013, articolo 11, comma 22), che nei mesi scorsi, per la precisione a fine 2014, è stata sostituita da un’altra imposta (3,73 euro +IVA per ogni ricarica).
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L’effetto della sentenza è comunque rilevante per due motivi: l’impatto sul gettito 2014 (che teneva conto della super tassa al 58,5%) e le conseguenze sulla nuova legge, che le associazioni dei produttori ora chiedono di cambiare ritenendo contenga analoghi profili di incostituzionalità.Il motivo per cui la Consulta ha bocciato l’imposta è la violazione degli articoli 3 e 23 della Costituzione. In particolare, non è rispettato il principio di certezza del diritto sancito dall’articolo 3 a causa di quella che viene definita:
«intrinseca irrazionalità della disposizione che assoggetta ad un’aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo». Il punto è che le imposte sui tabacchi trovano giustificazione «nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo», ma «tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanze, diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo». Dunque, da questo punto di vista la tassa è «irragionevole».
La riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali di cui all’articolo 23 è violata perché la supertassa sulle sigarette elettroniche:
«affida ad una valutazione soggettiva ed empirica − la idoneità di prodotti non contenenti nicotina alla sostituzione dei tabacchi lavorati – l’individuazione della base imponibile e nemmeno offre elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo», mentre la norma costituzionale impone al legislatore «l’obbligo di determinare preventivamente i criteri direttivi e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa».
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Soddisfazione viene espressa da Massimiliano Mancini, presidente di ANAFE-Confindustria, e Massimiliano Federici, presidente di FIESEL-Confesercenti, i quali sottolineano che la Corte « ha confermato che la tassazione sulle e-cig é spropositata e peggiorativa nel contenuto e addirittura rispetto al livello di tassazione del tabacco» e auspicano che la sentenza «ponga fine a quella che di fatto è stata una persecuzione perpetrata contro le e-cig, non interrotta nemmeno dalla legge attualmente vigente», la quale «ripropone alcuni degli stessi profili di incostituzionalità della precedente».
della Corte Costituzionale