Il Dl n. 98 del 6 luglio 2011 (manovra finanziaria) ha modificato il regime dei minimi: dal prossimo 1 gennaio 2012 l’accesso al regime sarà limitato ad una campo più ristretto di contribuenti, per i quali è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva ancora più vantaggiosa che in passato (5% invece che 20%).
Vediamo i passi che dovrà compiere chi, da gennaio 2012, vorrà avviare un’attività e aprire Partita Iva in regime dei minimi, alla luce della riforma introdotta dalla manovra finanziaria).
Partita IVA in regime dei contribuenti minimi
Per avviare una nuova attività, dal 2010 è sufficiente utilizzare il modello di Comunicazione Unica per assolvere agli adempimenti informativi (Registro delle Imprese, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Albo delle Imprese Artigiane e Ministero del Lavoro).
A decorrere da gennaio 2012, i soggetti di cui all’articolo 27 della manovra finanziaria potranno iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi senza operare alcuna scelta o effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
L’imposta sostitutiva si applicherà ai nuovi imprenditori, ma soltanto per un limitato periodo di cinque anni, ossia nell’anno in cui l’attività è iniziata e nei quattro successivi. Per i giovani inferiori a 35 anni, il regime agevolato potrà estendersi anche oltre al quinquennio previsto, ma comunque non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Requisiti per accedere al regime
L’attività d’impresa o professionale non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza, sia sotto forma di lavoro dipendente che autonomo; non si deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare (l’obbligatorietà del periodo di tirocinio professionale ai fini dell’iscrizione all’albo non impedisce l’accesso al regime anche nei casi in cui, per lo svolgimento della pratica, sia stata aperta Partita IVA); qualora il soggetto che richiede di accedere al regime intenda proseguire un’attività svolta da terzi è necessario che l’ammontare dei ricavi realizzato da questi nel periodo precedente a quello di accesso al regime deve essere inferiore a 30.000 euro.
Requisiti per permanere nel regime
Gli imprenditori che beneficeranno del nuovo regime dei contribuenti minimi devono comunque rispettare i requisiti dettati dalla Finanziaria 2008, che ha individuato nei contribuenti minimi le persone fisiche, anche in forma di imprese familiari o coniugali, esercenti attività d’impresa, arti e professioni che:
- nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 30.000;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non hanno effettuato esportazioni;
- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali nel triennio precedente neanche mediante contratti di appalto, di locazione o in leasing per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro (condizione che si applica a partire dal quarto anno successivo);
- sono residenti in Italia;
- non sono effettuati in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o di terreni edificabili;
- non hanno partecipato a società di persone, ad associazioni o a Srl che applicano la tassazione per trasparenza;
- non hanno erogato utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- non hanno applicato altri regimi speciali IVA.
Adempimenti dei contribuenti minimi
I soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dalla liquidazione e versamento dell’IVA, dalla registrazione delle fatture emesse e ricevute, dalle dichiarazioni e comunicazioni annuali e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/1972.
Fra gli adempimenti da osservare, invece, vi sono la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e l ‘ emissione delle fatture con l’indicazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria 2008” nonché la presentazione della dichiarazione dei redditi.
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Pertanto, fatture e scontrini non devono recare l’addebito dell’imposta.
Imposte sui redditi
Sul reddito, calcolato secondo il criterio di cassa e determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti e il totale delle spese sostenute nello stesso periodo (comprese plusvalenze e minusvalenze di beni relativi all’impresa o all’esercizio della professione), si applica un’ imposta sostituiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tale imposta sostituisce IVA e Irap. Il contribuente minimo è, inoltre, escluso dall’applicazione degli studi di settore. Tutte le trattenute subite si considerano effettuate a titolo di acconto e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi.