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Calcolo pensione con sistema contributivo misto

di Alessandra Caparello

Pubblicato 15 Maggio 2015
Aggiornato 17 Maggio 2015 07:38

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Tutte le strade per accedere alla pensione attraverso il sistema di contribuzione mista: ricongiunzione e totalizzazione dei contributi, cumulo e computo per la Gestione separata INPS.

I lavoratori iscritti al sistema di contribuzione mista che non hanno ancora raggiunto i requisiti per accedere alla pensione, hanno a disposizione una serie di opzioni per riunire le diverse contribuzioni e conseguire un’unica prestazione previdenziale.

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Ricongiunzione

Con la ricongiunzione dei contributi coloro che hanno posizioni assicurative in diverse gestioni previdenziali possono riunire, mediante trasferimento e dietro pagamento, tutti i periodi contributivi al fine di ottenere una sola pensione. Il soggetto interessato deve inoltrare la domanda alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi (maturati in almeno due diverse forme previdenziali), comprendendo la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e riscattata, fatta eccezione per la Gestione separata.

Totalizzazione

La totalizzazione del contributi è l’istituto gratuito che permette di acquisire il diritto a un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti per tutti quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. È possibile ottenere:

  • pensione di vecchiaia al compimento di 65 anni e 3 mesi di età (nel periodo 2013-2015) con 20 anni di contribuzione;
  • pensione anticipata con almeno 40 anni e 3 mesi di contribuzione (nel periodo 2013-2015), indipendentemente dall’età anagrafica.

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Cumulo contributivo

Altra opzione riguarda il cumulo contributivo introdotto dal 1 gennaio 2013 (Legge n. 228/2012) al fine di cumulare i periodi non coincidenti per conseguire un’unica pensione, al raggiungimento dei limiti previsto per la pensione di vecchiaia con i requisiti della Legge Fornero (D.L. 201/11 convertito in Legge n. 214/2011). Può essere esercitato dagli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, alla Gestione separata INPS e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex INPDAP, ex ENPALS, Fondo Volo, Elettrici, Telefonici eccetera).

Il cumulo, essenzialmente gratuito, è vietato qualora gli assicurati risultino già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso, oppure abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo.

Gestione separata INPS

Gli iscritti alla Gestione separata che possiedono periodi di contribuzione nell’assicurazione obbligatoria, nei fondi esclusivi e sostitutivi o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono chiedere il computo dei contributi ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici (D.M. 282/1996). È necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dopo il 31 dicembre 1995;
  • un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

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Cumulo periodi assicurativi

I lavoratori assicurati dal 1 gennaio 1996 (destinatari del sistema contributivo), che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, possono cumulare, in forma gratuita, i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di ottenere un solo trattamento pensionistico (D.lgs. 184/1997). Questa opportunità interessa la gestione dipendenti (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata, i fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO, le casse dei liberi professionisti (se hanno adottato il sistema contributivo).