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Studio professionale: IRAP sulla ristrutturazione

di Francesca Vinciarelli

12 Maggio 2015 10:55

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione precisa quando il professionista, lavoratore autonomo, che ristruttura lo studio professionale è soggetto ad IRAP.

Rilevano ai fini IRAP le spese relative a lavori di ristrutturazione e di arredo del proprio studio professionale sostenute dal professionista, essendo tale investimento strumentale all’attività lavorativa svolta. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8638/2015.

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Il ricorso era stato presentato da un professionista lavoratore autonomo, con riferimento al rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate di rimborsare le somme versate a titolo di IRAP. Ricorso respinto dalla CTP di Parma, in prima istanza, e successivamente accolto dalla CTR dell’Emilia-Romagna, limitatamente però ad alcune annualità.

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La CTR aveva attestato che in quel periodo il professionista non si era avvalso di dipendenti e collaboratori stabili, mentre le dotazioni di mezzi quali risultanti dal registro beni ammortizzabili ricomprendeva beni non inerenti all’attività professionale svolta e che quindi erano inidonei ad attestare la sussistenza di quella ‘‘autonoma organizzazione“, che rappresenta il presupposto dell’IRAP.

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Con riferimento alle annualità per le quali la CTR aveva dato ragione al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando la mancanza di una valutazione sull’incidenza e rilevanza dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente, avuto riguardo in particolare ai costi esposti nel quadro RE, costituenti indici di attività autonomamente organizzata. In sostanza per l’Agenzia la CTR si è limitata ad affermazioni generiche, ritenendo irrilevanti le spese relative a lavori di ristrutturazione, vari elementi di arredo, di rappresentanza, tappeti e quadri, nonostante lo stesso contribuente avesse affermato, ne l’atto di appello, che tali spese si riferivano a locali usati per studio professionale.

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La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento avuto negli ultimi anni in materia di IRAP, ritenendo fondate le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate: sono soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi per i quali sussiste il requisito dell’organizzazione autonoma dell’attività.

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(Fonte: sentenza n. 8638/2015 Cassazione).