Il contribuente destinatario del 730 precompilato può integrare, modificare, ma anche correggere i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate, per esempio se rileva errori o inesattezze. In questi casi, bisogna fare una distinzione fondamentale tra quelli che sono errori che si possono correggere senza che questo comporti una sostanziale modifica, o meno. Se la correzione non comporta una sostanziale modifica, alla fine il 730 precompilato sarà considerato dal Fisco come accettato senza modifiche, con tutti i vantaggi che questo comporta ad esempio per quanto riguarda i controlli fiscali. Altre tipologie di cambiamenti, invece comportando la presentazione con modifiche, che non mette al riparo da eventuali successivi controlli fiscali e documentali.
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Una volta inviata la dichiarazione dei redditi, invece, non è più possibile correggere eventuali errori commessi presentando un nuovo 730 precompilato. In questo caso, l’unica soluzione rimane presentare una dichiarazione integrativa ad un CAF o ad un professionista abilitato, oppure presentare il modello UNICO correttivo nei termini o integrativo.
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Correzione errori 730 precompilato
Il 730 precompilato viene considerato come “accettato senza modifiche” nel caso in cui il contribuente abbia apportato le seguenti modifiche o correzioni:
- residenza: è possibile cambiare questo dato, ad esempio nel caso in cui il contribuente abbia cambiato casa. C’è anche il link specifico, “nuova residenza” da selezionare. Va indicata la residenza al momento della presentazione della dichiarazione. Bisogna compilare tutti i campi, compresa la data della variazione;
- codice fiscale: è possibile aggiungere quello del coniuge non fiscalmente a carico, oppure modificarlo se non è corretto;
- compensazione: è possibile portare in compensazione, tramite modello F24, in tutto o in parte l’eventuale credito che risulta dalla dichiarazione, usandolo quindi per pagare altre imposte. Le somme vanno indicate nel rigo I1;
- acconti: il contribuente può indicare di non dover versare gli acconti in base a quanto calcolato, oppure di versarli in misura inferiore. Può succedere ad esempio per effetto di nuovi oneri sostenuti oppure per il venir meno di redditi nel corso del 2015. In entrambi i casi (nessun acconto, o versamento in misura inferiore) bisogna barrare l’apposita casella (rigo F6);
- rateazione: il contribuente può sempre chiederla, sempre barrando l’apposita casella del rigo F6;
- sostituto d’imposta: il contribuente deve sempre inserire il nome del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. Questo dato non è precompilato;
- Destinazione 8, 5 e 2 per mille IRPEF.
Tutti i dati appena elencati possono essere inseriti o cambiati senza che questo comporti una modifica della dichiarazione. Significa che alla fine il contribuente cliccherà sul pulsante “accetta e invia”.
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Nel caso in cui invece si debbano effettuare altre modifiche, integrazioni o correzioni, la dichiarazione sarà considerata come modificata. Una considerazione importante: nei giorni scorsi è emerso un errore del sistema che riguarda le detrazioni da lavoro dipendente, che sono sbagliate nel caso in cui il lavoratore o pensionato abbia più di un sostituto d’imposta. Ebbene, in questo caso, il contribuente dovrà effettuare una correzione, che di fatto comporterà una modifica della dichiarazione.
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Correzione errori dopo l’invio
Una volta presentata la dichiarazione, entro il termine previsto del 7 luglio, non è possibile effettuare eventuali correzioni attraverso un nuovo 730 precompilato. Le uniche strade percorribili, in questo caso, diventano quelle previste anche per il 730 ordinario, ovvero, come detto, dichiarazione integrativa al CAF o al professionista oppure trasmissione del modello UNICO correttivo nei termini o integrativo. C’è un’eccezione: se l’Agenzia delle Entrate non riesce a raggiungere il sostituto d’imposta per comunicare il risultato contabile (in base al quale sarà effettuato il conguaglio), il contribuente può presentare un 730 integrativo utilizzando l’apposita funzione della propria area autenticata, modificando esclusivamente i dati del sostituto d’imposta.