Ristrutturazioni: IVA detraibile per affitta camere

di Francesca Vinciarelli

11 Maggio 2015 11:18

L'IVA pagata per le ristrutturazioni delle case destinate all'attività di affittacamere è detraibile indipendentemente dalla classificazione catastale: la sentenza della Corte di Cassazione.

È detraibile l’IVA sulle spese effettuate per le ristrutturazioni edilizie relative ad attività di affittacamere perché a rilevare non è la classificazione catastale dell’immobile, ma la strumentalità all’esercizio di impresa. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8628/2015, con la quale si è pronunciata sulla detraibilità dell’IVA delle spese di ristrutturazione delle case destinate all’attività di affittacamere, stabilendone la legittimità.

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Il caso riguardava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con lo scopo di recuperare l’IVA detratta sulle spese di ristrutturazione da parte di un contribuente che esercitava l’attività di affittacamere, ritenendola illegittima essendo i fabbricati destinati a tale attività accatastati come civile abitazione (categoria A2). Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento puntualizzando che la ristrutturazione per la quale ha detratto l’IVA riguardava un bene strumentale all’esercizio dell’attività di impresa e che nessuna rilevanza aveva la destinazione catastale di tale immobile a civile abitazione.

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Dopo che la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate è ricorsa alla Corte di Cassazione la quale, richiamando i principi della Corte di Giustizia, ha confermato le decisioni di merito chiarendo che, a prescindere dall’accatastamento, occorre valutare in concreto l’effettiva natura del bene in relazione agli scopi dell’impresa. (Fonte: Corte di Cassazione – sentenza n. 8628/2015).