Pensioni INPS: sì al cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori la cui pensione – di vecchiaia o trattamenti pensionistici per inabilità – è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo. La circolare INPS n. 116 fornisce specifiche chiarimenti sulle disposizioni in materia (art. 1 del dl 30 aprile 1997, n. 184).
Chi è iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e di superstiti, per maturare i requisiti per il conseguimento della pensione, può cumulare anche più periodi assicurativi non coincidenti.
A farsi carico dell’erogazione in pro-quota della prestazione saranno le singole gestioni, come previsto dall’art. 1,D.Lgs. n. 184/1997.
In particolare l’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha eliminato il vincolo di non avere maturato presso alcuna delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi il diritto al trattamento previdenziale. Così dal 1° gennaio 2008 hanno facoltà di cumulare più periodi assicurativi anche i lavoratori che hanno maturato già il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle forme assicurative.
Con riferimento ai periodi di contribuzione cumulabile la circolare dell’INPS precisa che il cumulo «riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi». Non sono quindi consentiti cumuli parziali e possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente.
Si precisa inoltre che i contributi versati presso le Casse professionali possono essere sì cumulati con quelli versati presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici, ma solo ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento pensionistico e non contribuiscono alla misura della prestazione.
La domanda di cumulo dovrà essere presentata all’ultimo Ente in cui ci si è precedentemente iscritti, che si occuperà di attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione.