In lite con il Fisco? Ora è possibile chiudere i contenziosi tributari velocemente versando, in un’unica soluzione, gli importi dovuti entro il 30 novembre 2011, a patto che si tratti di cause pendenti al 1° maggio 2011 relative ad importi non superiori ai 20 mila euro.
La possibilità di chiudere i contenziosi con il fisco è stata introdotta con la manovra finanziaria dello scorso luglio (Dl 98/2011), con particolare riferimento all’articolo 39, comma 12.
Obiettivo, ridurre le cause giacenti presso le Commissioni tributarie o davanti al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” da utilizzare per la definizione “abbreviata”; serve un modello per ciascun contenzioso.
Presto disponibile sul sito dell’Agenzia insieme alle relative istruzioni, il modello dovrà riportare sul frontespizio le informazioni utili ad identificare chi ha dato inizio al contenzioso, chi presenta l’istanza e la causa di riferimento.
Per il suddetto modello la risoluzione 82/E del 5 agosto ha indicato il codice tributo 8082 per il versamento ed il codice identificativo 71 per indicare il soggetto che ha iniziato la causa.
La domanda per la chiusura della lite dovrà essere inviata entro il 2 aprile 2012, per via telematica. È possibile recarsi presso uno dei soggetti abilitati, oppure recarsi presso una delle direzioni provinciali delle Entrate.
Al richiedente verrà rilasciata una copia cartacea della domanda e la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate come prova dell’avvenuta presentazione da conservare fino alla conclusione definitiva del giudizio.
I versamenti dovranno invece essere effettuati entro il prossimo 30 novembre nella misura di:
- 150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro;
- 10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
- 50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia;
- 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
Nel caso in cui non vi siano somme da pagare è sufficiente l’invio della richiesta.