Le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale sono chiamate a munirsi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle Imprese. È quanto stabilito dalla direttiva emanata dal Ministero della Giustizia, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di semplificare e migliorare la tenuta del Registro delle Imprese ed omogeneizzare i comportamenti delle Camere di Commercio al fine di implementare l’Agenda Digitale italiana, con particolare riferimento al Processo Civile Telematico (PCT).
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Registro Imprese solo con PEC
La direttiva prevede che ci si possa iscrivere nel Registro delle Imprese solo con l’indirizzo PEC e che, in caso contrario, l’istanza venga sospesa fino a 45 giorni nel caso di impresa individuale e fino a tre mesi nel caso di impresa societaria. In caso di omessa comunicazione l’istanza verrà rigettata con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 del Codice civile per le imprese individuali e dall’art. 2630 c.c. per le imprese societarie per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle Imprese.
Agenda Digitale
La direttiva arriva a fronte dei rilievi del MiSE che rivelavano una certa disomogeneità sul territorio nazionale nell’applicazione delle norme in materia di comunicazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata alle Camere di Commercio da parte delle imprese. Fatto che rappresenta un notevole ostacolo all’implementazione dell’Agenda Digitale italiana.
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Processo Civile Telematico
Una nota del Ministero della Giustizia spiega l’importanza di tale direttiva ai fini dell’implementazione del Processo Civile Telematico, fornendo precise disposizioni per la pubblicazione dell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e consentendone l’utilizzo per lo scambio di informazioni in modo univoco, certificato e telematico. (Fonte: Ministero Giustizia).