Con la sentenza n. 51/2015 della Corte Costituzionale, richiamata dalla Circolare n. 7068/ 2015 del Ministero del Lavoro, viene dichiarato legittimo l’art. 7, co. 4, D.L. n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008), nella parte in cui stabilisce che al socio lavoratore subordinato si applicano i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
Più in particolare la norma prevede che:
“Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, co. 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
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Dunque, in caso di controlli fiscali, il personale ispettivo dovrà procedere con il recupero delle differenze retributive facendo ricorso all’adozione della diffida accertativa, qualora rilevi l’applicazione da parte della cooperativa di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria.