La Robin Hood Tax, ovvero l’addizionale IRES per il settore petrolifero introdotta nel 2008, ha cessato di produrre i suoi effetti dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’incostituzionalità: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare 18/E del 28 aprile 2015.
=> IRES: imprese e dichiarazione dei redditi
Si tratta della sentenza numero 10 dell’11 febbraio 2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto legge 112/2008, il quale istituiva l’addizionale IRES (prima del 5,5%, poi aumentata da successivi provvedimenti) alle aziende energetiche e petrolifere con ricavi superiori a 3 milioni di euro e imponibile superiore a 300 mila euro. Obiettivo del legislatore, spiega la circolare delle Entrate, era quello di tassare i “sovra-profitti” delle aziende del settore determinati dalla speculazione sulle quotazioni delle materie prime, con una finalità definita solidaristica. La Corte, nella sentenza con cui ha dichiarato l’incostituzionalità della norma, ha sottolineato che questo scopo è “in sè e per sè legittimo”, ritenendo però che la legge in questione non lo abbia perseguito con mezzi adeguati sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità.
Più nel dettaglio, l’Alta Corte sottolinea da una parte la legittimità, in un contesto di difficile congiuntura economica e di eccezionale redditività per gli operatori del settore energetico, di ricorrere a imposizioni fiscali differenziate. Ma chiarisce anche che è necessario farlo rispettando «i principi di eguaglianza e di capacità contributiva senza degradare in discriminazioni arbitrarie». E la norma in questione, invece, non rispetta questo principio, perché prevede una maggiorazione IRES, che colpisce l’intero reddito dell’impresa, e non un meccanismo «che consenta di tassare separatamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura».
Ulteriori effetti distorsivi sono rappresentati dall’assenza di una delimitazione temporale dell’addizionale, che di fatto è quindi resa strutturale, e la non idoneità a conseguire finalità solidaristiche in chiave redistributiva, per la mancanza di meccanismi di controllo adeguati a garantire il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo.
A tutela degli equilibri di bilancio, è comunque stato deciso che la sentenza produce effetti a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione, quindi a partire dal 12 febbraio 2015. Attenzione: l’Agenzia delle Entrate spiega che questo non ha però impatto sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015. Quindi, le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare il saldo per il periodo d’imposta 2014 entro la scadenza naturale della Robin Hood Tax, ovvero il 16 giugno 2016, compreso l’obbligo di versamento degli acconti dovuti nel 2014. Non sono invece soggette alla Robin Hood Tax per il periodo d’imposta 2015.
I soggetti che invece hanno il periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare, non pagano l’aliquota addizionale IRES a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data dello scorso 12 febbraio.
Per quanto riguarda la possibilità di compensare le eventuali eccedenze degli anni scorsi non utilizzate nel saldo 2014, il Fisco chiarisce che si possono compensate solo orizzontalmente, quindi con una serie di limitazioni, richiedendole a rimborso oppure cedendole alla consolidante.
Quanto alle perdite pregresse, concorrono alla determinazione della base imponibile a prescindere dal periodo in cui sono maturate (quindi, non solo nei periodi di applicazione della Robin Hood Tax. Alla precisazione: il reddito imponibile sopra il quale si applica l’addizionale IRES, va considerato al netto delle perdite in base a quanto previsto dall’articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.(Fonte: circolare 18/E Agenzia delle Entrate).