Il rilascio del DURC è possibile anche per le imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale e impossibilitate, nelle more del perfezionamento della procedura di omologa, a versare i contributi relativi ad obblighi sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato.
=> Fallimenti: il nuovo concordato preventivo
A precisarlo è l’INPS con il Messaggio n. 2835/2015 sulla base delle interpretazioni fornite in merito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota di protocollo n. 6666/2015. Precedentemente il Ministero, con interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, aveva anche chiarito la possibilità di rilascio della regolarità contributiva per l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuazione dell’attività ex art. 186-bis della legge fallimentare qualora il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale e sia espressamente prevista la c.d. moratoria indicata dall’art. 186-bis, comma 2, lett. c), della legge fallimentare per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione.
=> DURC: le irregolarità in caso di autocertificazione
Con la nota di aprile 2015 viene poi evidenziato che la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese integra la fattispecie prevista dall’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Dunque, è possibile rilasciare il DURC alle imprese in concordato con continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis, a patto che il piano contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge. Il DURC positivo anche per le imprese in concordato preventivo risulta coerente con le finalità sottese alla procedura concorsuale permettendo alle imprese di continuare la propria attività e di salvaguardare i livelli occupazionali.
=> Appalti e fallimento: il credito del subappaltatore
Ricordiamo che il concordato preventivo è finalizzato al risanamento di imprese che versano in uno stato di crisi non strutturale e, presupponendo la prosecuzione dell’attività aziendale, richiede necessariamente un piano, validato da un professionista e omologato dal competente Tribunale, mediante il quale l’azienda concorda con i creditori riguardo alle tempistiche e alle modalità di pagamento dei debiti, sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato. Dunque, con la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro Imprese ai sensi dell’art. 161 della legge fallimentare è fatto divieto ai creditori, per titolo o causa pregressa, di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell’art. 168 della legge fallimentare nel rispetto del principio di par condicio creditorum.