Il maxi-emendamento alla manovra finanziaria presentato dal governo conferma il trattamento fiscale che spetterà alle aziende in crisi le quali, se in perdita da almeno tre anni, saranno considerate alla stregua delle società di comodo: la determinazione dello status non si baserà più solo sul risultato del test di operatività, dunque, da confrontare con i coefficienti fissati dalla legge n. 724 del 1994, ma verranno presunti non operativi anche le società in perdita sistematica.
Questo significa che l’aliquota IRES, aumentata al 38% per le società di comodo dalla Manovra Finanziaria, trova applicazione anche per le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre anni consecutivi, o per due nel caso in cui nel terzo sia dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disposizione del 1994.
Ad essere rilevante, per le società di capitali e di persone, sarà la dichiarazione di una perdita fiscale ripetuta.
Una scappatoia potrebbe esser la dichiarazione all’interno del triennio di una annualità con reddito superiore a quello minimo: pare infatti che in questo modo si possa evitare la maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5%, applicata al reddito “imputato per trasparenza”.
Ancora da chiarire l’arco temporale triennale di osservazione, considerando che la norma prevede che le novità entrino in vigore dal periodo di imposta 2012.