Fra le detrazioni maggiormente utilizzate dai contribuenti che compilano la dichiarazione dei redditi ci sono le spese mediche, che in questo 2015 non sono presenti nel 730 precompilato: chi quindi sceglie la strada del 730 precompilato fai da te, inviando direttamente il modello in via telematica all’Agenzia delle Entrate, senza rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato, dovrà inserire queste spese. L’eventuale rimborso, verrà poi come di consueto effettuato dal sostituto d’imposta, nel mese di luglio. In generale, la regola è la seguente: il 730 precompilato rappresenta una novità sul fronte della compilazione e dell’invio, per quanto riguarda invece il pagamento delle tasse e i rimborsi, non cambia nulla.
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Quindi, ad esempio, se un contribuente modifica il 730 precompilato inserendo delle detrazioni per spese mediche, sarà come di consueto il sostituto d’imposta a effettuare il relativo conguaglio, come sempre nel mese di luglio (nel caso dei dipendenti), oppure agosto o settembre (per i pensionati).
Come fa il sostituto d’imposta, ad esempio l’azienda, a conoscere l’esito del 730 precompilato fai da te e quindi l’importo da conguagliare? Sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d’imposta indicato dal contribuente. Il sistema prevede che i sostituti d’imposta comunichino al Fisco la sede telematica a cui inviare questa documentazione. Se l’Agenzia delle Entrate non riesce, per qualsiasi ragione, a raggiungere il sostituto d’imposta per effettuare questa comunicazione, invierà uno specifico avviso al contribuente, nell’area autenticata dei servizi telematici e anche con un messaggio e-mail.
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Se il sostituto d’imposta non è tenuto al conguaglio, deve comunicarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione autonomamente, mentre se il 730 precompilato è stato presentato attraverso un CAF o un professionista la comunicazione andrà fatta al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Per la comunicazione del sostituto d’imposta all’Agenzia delle Entrate, c’è un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, in cui l’azienda inserisce i dati del soggetto per il quale non è tenuto al conguaglio. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver verificato che questi dati corrispondano a quelli comunicati dal contribuente, gli invia una comunicazione (sia attraverso avviso nell’area autenticata, sia via e-mail).
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Questo meccanismo non riguarda solo le spese mediche, ma anche eventuali altre detrazioni: il conguaglio viene comunque fatto dal sostituto d’imposta, che riceve il risultato contabile dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda, infine, i contribuenti che non hanno sostituto d’imposta, il contribuente comunica direttamente le coordinate del conto corrente bancario o postale all’Agenzia delle Entrate, per il rimborso. Se non lo fa, per importi inferiori ai mille euro il rimborso avviene in contanti attraverso un qualsiasi ufficio postale (il contribuente riceve apposito invito dall’Agenzia), nel caso invece in cui la cifra è superiore il rimborso viene eseguito tramite vaglia della Banca d’Italia.