Split Payment IVA, chiarimenti e casi particolari

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Aprile 2015
Aggiornato 27 Aprile 2015 09:34

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Armonizzazione con regole europee, rimborsi, obbligo di fatturazione elettronica, niente esigibilità differita: i dettagli sullo Split Payment, in vigore dal primo gennaio.

L’Italia ha inoltrato richiesta alla Commissione Europea per la prevista autorizzazione relativa al nuovo meccanismo dello Split Payment IVA previsto dalla Legge di Stabilità, ma nel frattempo le regole sulla scissione dei pagamenti (previste dalla legge di Stabilità) sono pienamente in vigore per le operazioni a partire dal primo gennaio. È una precisazione utile a chiarire in che modo la nuova legge italiana sullo Split Payment si armonizza con le regole europee.

=> Split Payment IVA: le regole attuative

La scissione dei pagamenti, come è noto, è introdotta dal comma 629, lettera b, articolo 1, della legge 190/2014 (la manovra economica), e riguarda le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il meccanismo, lo ricordiamo, prevede che sia la PA a versare direttamente all’Erario l’IVA, che il fornitore addebita in fattura senza incassarla. In Europa, lo Split Payment è uno dei modelli esaminati in sede di consultazione pubblica, negli anni scorsi, per semplificare gli adempimenti IVA e contrastare le frodi. La direttiva comunitaria sull’IVA (2006/112/Ce), non prevede però questo meccanismo, e di conseguenza l’Italia dopo l’approvazione della Legge di Stabilità ha chiesto la necessaria autorizzazione a Bruxelles.

=> Split Payment IVA: applicazione, controlli e sanzioni

Nel frattempo, il ministero ha approvato il decreto attuativo (il 23 gennaio 2015), e l’Agenzia delle Entrate ha emesso i necessari documenti di prassi (l’ultimo, la circolare 15/E 2015), quindi lo Split Payment è pienamente operativo. E riguarda tutte le operazioni con fattura emessa dal primo gennaio 2015 con IVA esigibile a partire dalla stessa data. Se invece l’operazione è stata fatturata nel 2014, anche se con esigibilità differita, il meccanismo non si applica. Questo, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia avvenuto nel corso del 2015. Per queste operazioni, quindi, la PA pagherà al fornitore anche l’IVA, senza applicare la nuova scissione dei pagamenti.

=> Split Payment IVA: rimborsi e sanzioni

Ricordiamo che per limitare gli effetti negativi dello Split Payment per i fornitori, è stata anche modificata la disciplina dei rimborsi, permettendo di includere nel calcolo dell’aliquota media le operazioni effettuate nei confronti della PA, con diritto al rimborso dell’eventuale credito in eccesso in via prioritaria. Se il contribuente non ha i presupposti per chiedere il rimborso sulla base dell’aliquota media, può chiederlo in base agli altri presupposti previsti dall’articolo 30 del decreto 633/1972, ma in questo caso non c’è esecuzione prioritaria. Vediamo infine le altre caratteristiche principali previste per il meccanismo dello Split Payment:

  • la fatturazione deve avvenire in modalità elettronica;
  • per le operazioni soggette a Split Payment non si possono emettere fatture a esigibilità differita;

Infine, si ricorda che bisogna far riferimento all’ammontare dell’imponibile annotato in fattura, al netto dell’IVA, nei casi di preventiva verifica telematica dei pagamenti (per importi superiori a 10mila euro la PA accerta eventuali inadempienze del beneficiario nei versamenti relativi a cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo), oppure di intervento sostitutivo della PA in presenza di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dei fornitori da cui risultino irregolarità nei pagamenti, e infine di pignoramento dei crediti presso terzi in presenza di PA terzo pignorato.