Recentemente è stata introdotta una norma (Legge n. 33 del 24 marzo 2015) che prevede la possibilità di costituire una società start-up innovativa anche senza ricorrere al notaio, ovvero senza atto pubblico notarile, con la sola firma digitale dei soci. Secondo il Consiglio Notarile di Milano, tale possibilità introduce alcune importanti criticità.
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Affidabilità Registro Imprese
Ad esempio costituire una start-up innovativa senza un notaio elimina il controllo di legalità sul contenuto dell’atto e la verifica sull’identità e legittimazione delle parti, agevolando la costituzione di società a ridotto tasso di trasparenza. Questo significa non avere una certezza giuridica tale da mettere in dubbio l’affidabilità del Registro delle Imprese, oltre ad andare in contrasto con la normativa antielusione e antiriciclaggio. La legge, evidenziano inoltre i notai, si pone inoltre in contrasto anche con la normativa comunitaria, che prevede per le società o un controllo preventivo, di natura amministrativa o giudiziaria, o la stipula per atto pubblico (notarile) dell’atto costitutivo e delle successive modifiche. Il Consiglio Notarile di Milano sottolinea poi:
«Il riconoscimento della qualifica di start-up innovativa avviene mediante una verifica successiva all’iscrizione nel Registro Imprese. Pertanto, qualora detta qualifica venisse negata, ci si troverebbe con una società dotata di personalità giuridica, ma priva dei requisiti che ne consentono la costituzione in tale forma semplificata, con conseguente nullità della stessa.
Proprio sul controllo preventivo di legalità, oltre che sull’autenticità degli atti, si fonda l’affidabilità del Registro delle Imprese (elemento di competitività del Paese – come riconosciuto anche dal rapporto Doing Business della World Bank – che ci distingue rispetto ai paesi anglosassoni, nei quali le risultanze dei registri delle società sono prive di valore legale), nonché il ridottissimo tasso di contenzioso giudiziario (con conseguenti risparmi di spesa per la collettività)».
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Modello uniforme
Intanto il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando alla definizione di un modello uniforme sulla costituzione e modifica di imprese innovative che vada a sostituire proprio la firma del notaio, in applicazione della Legge n. 33 del 24 marzo 2015. Tale modello uniforme, una volta adottato dal MiSE, dovrà essere utilizzato al momento della costituzione della start-up innovativa, compilato e firmato digitalmente dai soci, quindi trasmesso al Registro delle Imprese. Resta ferma la possibilità di ricorrere al notaio.