La cartella esattoriale, anche se non motivata, è legittima nel caso in cui sia stata emessa in seguito ad un controllo automatizzato: lo ha stabilito la Cassazione con l’Ordinanza n. 16983 del 4 agosto 2011. Nessuna motivazione della cartella di pagamento è dunque necessaria se la la pretesa impositiva nasce sulla base dei dati forniti dal contribuente stesso nella dichiarazione dei redditi.
Viene così estesa l’efficacia dei controlli fiscali automatizzati.
Facendo riferimento all’articolo 36/bis del Dpr 600/1973 per le imposte dirette, e 54/bis del Dpr 633/1972 in materia di Iva, ha sentenziato che, se l’atto si fonda sui dati raccolti nella dichiarazione dei redditi presentata – e non dalla rettifica della stessa – è chiaro che il contribuente conosce già i presupposti della pretesa fiscale, e quindi la motivazione non serve.
Quest’ultima è invece prevista dall’articolo 7 della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) che rende obbligatorie la chiarezza e la motivazione degli atti tributari secondo la disciplina normativa contenuta nella legge 241/1990. Però, in caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente quest’ultimo non viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale, che quindi non deve essere motivata.
Questo principio è però valido solo qualora l’attività di liquidazione delle imposte, effettuata ai sensi dei citati articoli 36-bis e 54-bis, «avvenga sulla base degli elementi fomiti dalla stessa dichiarazione della contribuente, provenienza che poneva evidentemente l’Ufficio nella condizione di formulare la propria richiesta in forza del semplice richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i fatti costitutivi dell’obbligazione fiscale».
L’onere di motivazione sussiste invece per la cartella esattoriale, come ogni altro atto impositivo, quando tale attività «non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, così da comportare una pretesa ulteriore da parte dell’amministrazione finanziaria, si è in presenza di un’attività impositiva vera e propria, con la conseguenza che la relativa cartella esattoriale va motivata come l’avviso di accertamento, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un’efficace difesa».