L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare applicativa definitiva sul funzionamento dello split payment IVA introdotto dalla Legge di Stabilità per tutte le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni a partire dal primo gennaio 2015: il Fisco aveva già fornito i primi chiarimenti con la circolare 1/2015, mentre ora emette il documento di prassi completo, la circolare 15/E del 2015, con cui precisa adempimenti, casi di esclusione, sanzioni. A questo proposito, c’è una moratoria per le eventuali violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare, quindi fra il primo gennaio e il 13 aprile 2015.
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Era già prevista, dalla precedente circolare, un’analoga sospensione dellle sanzioni, che però ora è stata allungata fino alla data d questa nuova circolare.
Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni, il fornitore (quindi l’azienda) ha l’obbligo di emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” (altrimenti scattano sanzioni amministrative), mentre sul fronte dell’assolvimento dell’imposta verso l’Erario è responsabile la Pubblica Amministrazione. L’omesso o ritardato pagamento IVA è sanzionato in base all’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. Come detto, non si applica alcuna sanzione alle violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare delle Entrate, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente.
Rimborsi
Il fatto che il fornitore addebiti direttamente l’IVA alla PA, senza incassarla, determina un’eccedenza di IVA detraibile. Per limitare gli effetti finanziari negativi dello split payment, è stata modificata la disciplina dei rimborsi, permettendo di includere nel calcolo dell’aliquota media le operazioni effettuate nei confronti della PA. L’erogazione prioritaria del rimborso è prevista sulla base dell’aliquota media, ed è di consguenza possibile che il rimborso da split ayment sia prioritario solo per una parte dell’importo. Se il contribuente non ha i requisiti per chiedere il rimborso con il presupposto dell’aliquota media, può comunque chiederlo, ma l’erogazione non seguirà la via prioritaria. La priorità nell’esecuzione del rimborso è garantita dall’attribuzione, nelle basi dati dell’Agenzia, di un numero progressivo che assicura la precedenza rispetto ai rimborsi non prioritari.
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Ambito di applicazione e adempimenti
Come detto, lo split payment è applicato a tutte le operazioni dei fornitori della PA, con una serie di esclusioni espressamente previste, fra cui: prestazioni di servizi con compensi assoggettati a ritenute alla fonte, le operazioni che rientrano in regimi speciali di applicazione dell’IVA.
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In pratica, la fattura verso la PA viene emessa con la dicitura “scissione dei pagamenti“. Come è noto, lo split payment IVA prevede che il fornitore incassi il corrspettivo al netto dell’IVA, che la PA verserà direttamente allo Stato. Di fatto quindi, si evita un adempimento all’impresa, che non deve prima incassare l’IVA e poi assolverla. Formalmente, però, il soggetto passivo IVA resta il fornitore che da una parte non calcola nella liquidazione IVA l’imposta delle operazioni soggette a split payment, dall’altra continuerà a segnare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dalla PA.
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L’Agenzia delle Entrate specifica che bisogna provvedere ad indicare in modo distinto le operazioni soggette a scissione dei pagamenti (ad esempio, in un’apposita colonna), evidenziando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta (che, come detto, non concorrerà alla liquidazione di periodo). (Fonte: circolare 15/E Agenzia delle Entate).