Decreto Sviluppo: le norme per le procedure fallimentari

di Noemi Ricci

Pubblicato 26 Agosto 2011
Aggiornato 10 Novembre 2011 10:52

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Il Decreto Sviluppo porta con sé alcune novità per le procedure fallimentari sul fronte della ricerca di terzi assuntori, della responsablità sociale, dei compensi del commissario straoridinario e del programma che questo deve redigere.

Tra le novità introdotte con il Decreto Sviluppo (Dl 70/2011) ci sono anche le disposizioni relative alla disciplina dell’amministrazione straordinaria volte ad accelerare e razionalizzare la chiusura delle procedure fallimentari.

Nel caso in cui le procedure di chiusura non siano state ancora avviate i commissari liquidatori dovranno pubblicare entro 120 giorni un invito alla ricerca di terzi assuntori. Priorità verrà accordata agli investitori che si dimostreranno interessati a farsi carico di tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria, piuttosto che della singola società. Se nessuno dovesse rispondere all’invito, il commissario liquidatore procederà con la conversione della procedura in fallimento.

Per quanto riguarda la responsabilità solidale l’articolo 50-bis del Dlgs 270/99 introdotto dal dl Sviluppo prevede che in caso di cessione d’azienda o di un suo ramo “core” l’impresa cedente risponda in solido con l’impresa cessionaria dei debiti da questa maturati dalla data dell’acquisto del ramo alla data di insolvenza, se la dichiarazione di quest’ultima interviene entro un anno dall’operazione straordinaria.

Il Decreto Sviluppo è poi intervenuto anche sull’articolo 47 del Dlgs 270/99 in merito al compenso del commissario straordinario, stabilendo che questo debba essere commisurato a: l’impegno connesso alla gestione dell’esercizio dell’impresa; i risultati conseguiti dalla procedura; il raggiungimento degli obiettivi fissati; il costo complessivo della procedura. In più il commissario unico può essere sostituito da due commissari, che devono essere nominati con apposito decreto, senza aggravio di costi.

Nel programma che il commissario straordinario è chiamato a redigere vanno indicate le attività imprenditoriali da dismettere e quelle da proseguire; il piano per l’eventuale liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa; previsioni economiche e finanziarie; le strategie per la copertura del fabbisogno finanziario; i costi generali e specifici complessivamente stimati.

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