In caso di ritardata o omessa dichiarazione dei redditi, l’accertamento fiscale basato su presunzioni semplici è da ritenersi valido. A stabilirlo è stata la sentenza della Corte di Cassazione n.6963/2015, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte Tributaria Regionale (CTR) del Lazio.
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Dichiarazione dei redditi in ritardo
Nel caso in esame, dai controlli fiscali sull’azienda era anche emersa una gestione antieconomica e l’imprenditore si era rifiutato di rispondere al questionario. Per la Cassazione i giudici di merito hanno commesso un errore ritenendo insufficienti le prove addotte dall’ufficio IVA a sostegno dell’atto impositivo. Secondo i giudici della Corte Suprema la dichiarazione annuale delle operazioni imponibili IVA oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 37 dpr 633/72 deve essere considerata omessa a tutti gli affetti.
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Accertamento induttivo
Questo significa che il Fisco è legittimato determinare in via induttiva l’ammontare dell’imponibile e la relativa aliquota, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria. Questo significa che l’accertamento induttivo è valido anche se fondato su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza (come l’antieconomicità della gestione del caso in esame) e non solo su prove documentali.