Contributi INPS: lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati ed i titolari di assegni di invalidità hanno la possibilità di richiedere il versamento volontario all’Ente per la la pensione ed i trattamenti pensionistici. La domanda per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata entro il 30 settembre.
L’opzione risulta particolarmente utile per non perdere i contributi utili ai fini pensionistici in periodi di pausa dall’attività lavorativa oppure in caso di passaggio al contratto part-time. I contributi volontari permettono infatti raggiungere il diritto al pensionamento, ma anche di incrementare il numero dei contributi versati e quindi l’importo della pensione.
A regolamentare i casi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro in cui l’autorizzazione può essere concessa sono specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali (congedi, aspettative, conservazione del posto, ecc), che prevedono l’accredito dei contributi figurativi.
La richiesta di autorizzazione
La domanda per la prosecuzione volontaria volta a ricevere dall’Inps l’autorizzazione al versamento deve essere compilata tramite modello mod. 0.10/M/02, sottoscritta e inoltrata alla sede dell’Ente di previdenza territorialmente competente.
I lavoratori subordinati dovranno compilare in aggiunta il mod. 0.10/M contenente la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda, mentre artigiani e commercianti dovranno allegare alla domanda l’attestato di cancellazione dagli elenchi di categoria. Infine i lavoratori domestici dovranno presentare anche le ricevute dei versamenti effettuati dal datore di lavoro fino alla data in cui è cessato il rapporto.
Una volta concessa, l’autorizzazione non deve essere ulteriormente rinnovata o ripresentata, anche qualora il lavoratore interrompesse i versamenti per un certo intervallo di tempo. La ripresa della contribuzione può essere effettuata senza richiedere una nuova autorizzazione.
Il pagamento dei contributi
Una volta ricevuto il benestare delll’Ente, il lavoratore può iniziare a versare i contributi. Questa operazione può essere effettuata utilizzando il nuovo sistema dei bollettini MAV inviati direttamente dall’Inps, oppure online dal sito Inps, o tramite Contact Center multicanale al numero verde gratuito 803164.
È possibile effettuare i versamenti volontari anche per i due trimestri precendenti alla data di presentazione della domanda, se non coperti da altra contribuzione (obbligatoria o figurativa), previa autorizzazione dell’Ente di previdenza.
Le scadenze
Il pagamento dovrà pervenire entro il trimestre successivo a quello a cui i contributi si riferiscono. Quindi il 30 settembre scadranno i termini per il versamento dei contributi del secondo trimestre (aprile–giugno). Poi il 31 dicembre per i contributi del terzo trimestre (luglio-settembre); 31 marzo per il trimenstre ottobre–dicembre; 30 giugno per quello gennaio-marzo.
Ritardi
Non sono ammessi ritardi, neanche di un giorno, per i versamenti tardivi l’Inps restituirà lla somma senza accreditare i contributi versati per il trimestre, a meno che il lavoratore non chieda di utilizzare il pagamento per il trimestre successivo.
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