Servizi INPS Online: assegno integrativo di mobilità

di Anna Fabi

Pubblicato 5 Agosto 2011
Aggiornato 14 Febbraio 2013 12:39

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La domanda per l'assegno integrativo di mobilità si presenta tramite servizi INPS online, con PIN dispositivo. Richeste cartacee accettate fino al 30 settembre 2011.

Servizi INPS Online: da luglio 2011, i lavoratori che vogliono presentare domanda di assegno integrativo di mobilità devono utilizzare i canali INPS, nel più ampio quadro di digitalizzazione di tutti i servizi INPS: online, si avanzano ora tutte le domande per ottenere prestazioni e indennità.

Per l’accesso al servizio sul portale Inps.it questo è il percorso da seguire: Al servizio del cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Mobilità Ordinaria > Assegno Integrativo.

Il PIN dispositivo INPS per l’autenticazione si richiede sempre tramite portale. Le istanze trasmesse senza PIN di tipo dispositivo non saranno trattate. Per le domande di assegno integrativo di mobilità, in realtà, si può ancora optare per canali alternativi rispetto al canale web dedicato, accessibile solo tramite PIN dispositivo rilasciato dall’INPS.

I lavoratori in mobilità che richiedono l’assegno integrativo possono rivolgersi anche al Contact Center INPS-INAIL (Numero Verde) o ai patronati e agli intermediari INPS, che a loro volta dovranno utilizzare i canali telematici.

Le domande cartacee saranno accettate solo nel periodo transitorio che terminerà il 30 settembre 2011. Dal primo ottobre 2011, dunque, si potrà optare solo per il Web e il telefono.

Possono fare domanda i lavoratori che si trovano costretti ad accettare offerte di lavoro con «inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza» (comma 5, art. 9, legge n.223/91). Tali lavoratori, infatti, hanno diritto ad una integrazione salariale mensile (il cui importo compensa la differenza di stipendio percepito) per un periodo di 12 mesi. La differenza tra i corrispondenti livelli retributivi, si calcola in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Fonte: INPS – Circolare n.95 del 15 luglio 2011