Tra le novità introdotte dall’ultima Manovra Finanziaria c’è al il versamento obbligatorio dei contributi INPS da parte dei datori di lavoro in caso di indennità di malattia erogata ai dipendenti a carico dell’azienda. La norma della Manovra Finanziaria (DL n. 98/2011) si riferisce sia all’integrazione sia al pagamento totale.
Ulteriori chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla Manovra Finanziaria in materia fiscale e previdenziale sono stati forniti dall’INPS con il messaggio n. 14490.
La contribuzione per la malattia è obbligatoria dal 1° maggio 2011 per i datori di lavoro, anche se è l’azienda a corrispondere direttamente il trattamento economico di indennità al posto dell’INPS per previsione normativa o del contratto collettivo.
In caso di malattia del lavoratore, l’INPS versa a proprio carico un’indennità giornaliera al datore di lavoro, il quale a sua volta la versa al dipendente. I primi tre giorni di assenza di malattia, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, sono a carico dei datori di lavoro. L’Ente riconosce l’indennizzo a partire dal quarto giorno di sospensione del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 180 giorni.
Fino al 20° giorno viene erogata un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera spettante al lavoratore, poi si passa al 66,66%. I contratti collettivi prevedono che la percentuale rimanente vada a carico del datore di lavoro ed è su questa parte che agisce l’art. 18 della Manovra Finanziaria 2011, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 20 del Decreto Legge n. 112/2008.
Quella della Manovra Finanziaria 2011, dunque, è una interpretazione diametralmente opposta a quella contenuta nella Finanziaria 2009, quando non veniva imposto di versare comunque i contributi su quanto corrisposto al lavoratore, che incide pesantemente sulle imprese e sulla contrattazione collettiva.
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