Nuove regole per la fiscalità internazionale: modificati con due decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze l’elenco delle Black list sulla “indeducibilità dei costi” e le regole per le “Controlled Foreign Companies (CFC)”. I due decreti attuano le novità normative previste dalla recente Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014).
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Indeducibilità dei costi
Nel dettaglio, per quanto riguarda la Black list sulla “indeducibilità dei costi”, l’articolo 1, comma 678, della Legge 190/2014 prevede che:
“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 168-bis del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.
Tali decreti sono stati emanati dal ministro del MEF, Pier Carlo Padoan. D’ora in poi, quindi, i Paesi da inserire nella Black list sull’indeducibilità dei costi relativi a transazioni effettuate con tali giurisdizioni estere verranno identificati sulla base dello scambio di informazioni fiscali con l’Italia e non più del livello adeguato di tassazione. Nel nuovo elenco definito dal MEF vengono individuati 46 Paesi e giurisdizioni e sono stati cancellati 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è attualmente in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) per lo scambio di informazioni in materia fiscale.
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Controlled Foreign Companie
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC), normative adottate da Paesi a tassazione ordinaria al fine di contrastare il trasferimento di reddito imponibile verso i Paesi a regime di fiscalità privilegiata, la Black list delle giurisdizioni estere si basa sia sul criterio dello scambio di informazioni che su quello dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). Al verificarsi delle condizioni stabilite, l’Amministrazione Finanziaria potrà imputare alla società controllante residente i redditi dei soggetti partecipati non residenti. In tema di CFC, il comma 680, articolo 1, della Legge di Stabilità 2015 ha previsto che :
“Al comma 4 dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”.
Black List
Black list “indeducibilità dei costi” | Black List “CFC” |
Andorra Angola Antigua Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Brunei Dominica Ecuador Giamaica Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Hong Kong Isole Marshall Isole Cook Isole Vergini statunitensi Kenia Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia francese Portorico Saint Kitts e Nevis Samoa Salomone Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant’Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Svizzera Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Vanuatu |
Alderney (Isole del Canale) Andorra Anguilla Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant’Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu |
(Fonte: MEF).