In caso di procedura di liquidazione giudiziale (fallimento) dell’azienda o di insolvenza da parte del datore di lavoro, il lavoratore può recuperare il TFR o altri crediti (ultime 3 mensilità) grazie all’intervento del Fondo di Garanzia INPS.
Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha modificato le procedure di accesso alla tutela, recepite dall’INPS nella Circolare 70/2023. Vediamo cosa è cambiato.
- Fondo di Garanzia INPS: cos’è e come opera
- Chi può ottenere la copertura del Fondo di Garanzia
- Come si recupera il mancato TFR
- Recupero 3 mensilità di stipendio non pagate
- Quali diritti con il trasferimento d’azienda
- Come si accede al Fondo di Garanzia INPS
- Prescrizione del diritto al recupero del TFR
Fondo di Garanzia INPS: cos’è e come opera
Lo strumento di tutela (art. 2 legge 297/82) interviene nei casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato se si accerta lo stato di morosità: procedura concorsuale, procedura di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
Chi può ottenere la copertura del Fondo di Garanzia
Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro con obbligo di versamento del contributo alla relativa gestione INPS:
- dipendenti,
- apprendisti,
- dirigenti di aziende industriali,
- soci di cooperative di lavoro,
- lavoratori dello spettacolo titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
NB: l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere accertata anche in sede di verifica dello stato passivo, ammettendo pertanto alcune casistiche di lavoratori non regolarizzati.
In caso di decesso del lavoratore, a chiedere l’intervento del Fondo possono essere gli aventi diritto: coniuge, figli, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo a carico del lavoratore, nonché gli altri soggetti che abbiano acquisito a titolo derivativo il diritto al pagamento del TFR (aziende di credito al consumo alle quali il lavoratore abbia ceduto il TFR a garanzia di un prestito; imprese di assicurazione; imprese che abbiano prestato fideiussione con diritto di rivalsa; società di recupero stragiudiziale dei crediti).
Come si recupera il mancato TFR
I requisiti per accedere al Fondo cambiano in base all’assoggettamento del datore di lavoro alla legge fallimentare.
Per datori di lavoro soggetti a procedure concorsuali
Se è soggetto a procedure concorsuali, i requisiti sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- apertura di una procedura concorsuale;
- esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.
Le procedure concorsuali che danno titolo all’intervento del Fondo di garanzia sono:
- il fallimento/la liquidazione giudiziale;
- il concordato preventivo;
- la liquidazione coatta amministrativa (art. 2 della legge n. 297/1982);
- l’amministrazione straordinaria (art. 102 del D.lgs n. 270/1999).
La garanzia opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto: dimissioni, licenziamento, accordo di risoluzione o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato
I ricorsi per fallimento, concordato preventivo e accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta presentati prima del 15 luglio 2022, sono definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare.
Per datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali
Se il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, i requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.
Rimborso TFR anche senza fallimento
La Corte di Cassazione (sentenza n. 7585 del 1 aprile 2011) ha affermato che il Fondo di Garanzia INPS deve intervenire anche in assenza di fallimento del datore di lavoro, così come previsto dalla legge n. 297/82 (articolo 2 comma 5).
=> TFR garantito anche senza fallimento: sentenza
Recupero 3 mensilità di stipendio non pagate
Si può chiedere l’intervento del Fondo anche per il pagamento delle ultime 3 mensilità dovute a titolo di retribuzione e non pagate dal datore di lavoro. Possono verificarsi due situazioni:
- cessazione del rapporto di lavoro prima di una procedura concorsuale: il Fondo liquida le mensilità degli ultimi 3 mesi purché rientrino nei 12 precedenti la domanda di procedura.
- prosecuzione del rapporto di lavoro dopo l’apertura della procedura: il Fondo liquida gli ultimi tre mesi solo se rientrano nei 12 mesi che precedono la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio per la procedura di concordato preventivo o di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa per l’amministrazione straordinaria.
Quali diritti con il trasferimento d’azienda
In caso di trasferimento di azienda, si mantiene la tutela dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di successiva e conseguente cessazione del rapporto di lavoro.
Per i trasferimenti attuati prima dell’entrata in vigore del CCII (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), il Fondo di garanzia riconosce il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l’accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l’accollo del TFR da parte dell’acquirente stesso.
Diversamente, l’intervento del Fondo di garanzia INPS opera quanto il trasferimento riguarda imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura di liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, in assenza di continuazione dell’attività.
Ulteriori casistiche e chiarimenti sono dettagliati nella Circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023.
Come si accede al Fondo di Garanzia INPS
In tutti i casi la domanda di intervento del Fondo si presenta alla sede INPS competente per residenza (se all’estero, quella dell’ultima residenza in Italia o di domicilio):
- via web dal sito internet dell’INPS,
- telefonando al Contact Center (numero verde 803.164),
- presso il patronato.
Documentazione da allegare
Quando la domanda non è trasmessa dal lavoratore o dall’erede, è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore. Se è trasmessa dall’avvocato serve anche la delega all’invio (mod. SR187).
In caso di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria:
- modello SR52 (può essere trasmesso dal responsabile della procedura anche tramite servizio INPS online);
- copia autentica dello stato passivo;
- copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo in caso di ammissione tardiva al passivo fallimentare;
- attestazione della cancelleria del Tribunale in cui venga dichiarato che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione;
- copia domanda di ammissione al passivo con i relativi conteggi;
- copia buste paga relative al periodo per il quale è richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia.
In caso di concordato preventivo:
- Modello “SR52” sottoscritto dal commissario giudiziale, modello “SR196” per i concordati regolati dal CCII;
- copia modello CU relativo ai redditi dell’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;
- copia autentica del decreto di omologazione del concordato preventivo;
- attestazione della cancelleria del Tribunale in cui viene dichiarato che il concordato preventivo omologato non è oggetto di appello o reclamo dinanzi alla Corte d’Appello.
Se il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale:
- Modello “SR53” da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento o decreto di reiezione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 50 del CCII);
- copia autentica del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati;
- copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili o che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al loro valore o che la quota di proprietà è tale da far presumere che il credito del lavoratore non verrebbe comunque soddisfatto integralmente in caso di vendita.
Scadenze di domanda
La domanda può essere presentata dal 15esimo giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, oppure dal giorno seguente alla pubblicazione della sentenza che decide eventuali impugnazioni o opposizioni.
Una volta ricevutala, l’INPS liquida il TFR entro 60 giorni.
Prescrizione del diritto al recupero del TFR
La domanda deve essere presentata entro 5 anni dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stata sottoposta l’impresa per il recupero del TFR, oppure entro 1 anno per il recupero delle ultime tre mensilità della retribuzione. Quando il diritto al TFR è riconosciuto da provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, si prescrive in 10 anni.