Quali sono con precisione i comparti del settore edile e di quello energetico a cui viene esteso il sistema del Reverse Charge IVA, chiarimenti sulle varie definizioni tecniche che consentono l’applicazione del meccanismo: è tutto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E del 27 marzo sulle modifiche all’inversione contabile IVA introdotte con la Legge di Stabilità 2015, che estende il sistema a nuove operazioni.
=> Reverse Charge IVA: le operazioni soggette a inversione contabile
Le novità sono contenute nei commi 629 e 631 dell’articolo 1 della manovra (legge 190/2014). Per quanto riguarda l’edilizia, l’obbligo di inversione contabile è esteso alle seguenti prestazioni relative a edifici: servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento. Vediamo per ognuna di queste le regole precise. Per individuare esattamente le prestazioni che rientrano nelle quattro categorie sopra elencate, si fa riferimento ai codici ATECO 2007. Il reverse charge si applica sempre, anche nelle seguenti circostanze:
- indipendentemente dal fatto che il prestatore operi nel settore edile;
- la prestazione è resa dal subappaltatore nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- la prestazione è resa nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato fra le parti e dalla tipologia di attività esercitata.
Attenzione: nel caso in cui, invece, i lavori edili riguardino le attività di costruzione di un edificio, il Reverse Charge IVA continua ad applicarsi solo nel caso di prestazioni dipendenti da subappalto rese nei confronti dell’appaltatore. Sono anche escluse dall’inversione contabile le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
=> Reverse Charge IVA: applicazione della norma
La circolare delle Entrate contiene anche una definizione del concetto di “edificio“, facendo riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 192/2005 in base al quale l’edificio è «un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti». La definzione è in linea con quella contenuta nella risoluzione 46/E/1998 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui per «edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome».
=> Reverse Charge IVA: ricorso UE di Confindustria
In parole semplici, l’obbligo di Reverse Charge IVA si applica alle prestazioni sopra esposte solo se riguardano edifici in base alle definizione di legge appena riportate, e non in riferimento a qualsiasi bene immobile (quindi sono esclusi, ad esempio, terreni, parti del suolo, giardini, parcheggi e via dicendo). Sono compresi nelle definizione di edificio sia quelli ad uso abitativo sia quelli ad uso strumentale, sia quelli di nuova costruzione rientranti nelle categorie catastali F3 e F4.
Per quanto riguarda l’estensione del Reverse Charge IVA al settore energetico, la misura non è definitiva, ma temporanea (fino al 31 dicembre 2018), e riguarda in particolare le seguenti operazioni:
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- tutte le operazioni connesse ai certificati verdi, ai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e alle garanzie di origine.
Sono escluse le cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di un consumatore finale e quelle di Gpl.
=> Reverse Charge e Split Payment: CNA in rivolta
Per quanto riguarda infine l’inversione contabile prevista per i pallet di legno recuperati, non devono necessariamente essere inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, ma è sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.
L’Agenzia delle Entrate specifica infine che per le operazioni interessate dal nuovo obbligo di Reverse Charge non si applica l’IVA per cassa, e che il reverse charge IVA non si applica ai contribuenti in Regime dei Minimi. (Fonte: circolare 14/E Agenzia delle Entrate)