Il decreto di Riordino Contratti del Jobs Act prosegue con la liberalizzazione del lavoro accessorio, introducendo una serie di novità sul sistema dei buoni lavoro: si alza a 7mila euro annui il tetto di reddito e viene stabilito l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità telematica. Vediamo con precisione quali sono le novità e come si configura il nuovo lavoro accessorio in base al decreto attuativo della riforma che è stato approvato dal Governo e deve ora terminare l’iter parlamentare (quindi, non è ancora in vigore).
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In sostanza, si conclude il percorso di liberalizzazione di questa particolare forma di lavoro, che inizialmente era prevista solo per specifici settori e che poi nel corso degli ultimi anni è stata estesa a tutte le categorie lavorative. In pratica, il paletto fondamentale rimasto è quello relativo al tetto massimo annuo, che viene alzato.
Nuovi requisiti per il lavoro accessorio
La disciplina del lavoro accessorio è contenuta negli articoli da 51 a 54 del decreto, che definisce queste prestazioni come:
«Attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7mila euro nel corso di un anno civile».
Già qui c’è la prima novità, perché rispetto alla precedente normativa sale il tetto massimo, che era fissato a 5mila 50 euro. La somma va sempre rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Resta invece fermo a 2mila euro il limite previsto per ogni singolo committente imprenditore o professionista. Confermato anche il tetto di 3mila euro per le prestazioni rese da lavoratori che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, per i quali l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dai buoni lavoro. Ci sono poi disposizioni specifiche per il settore dell’agricoltura, anch’esse immutate rispetto alla legislazione precedente, per cui il lavoro accessorio si applica:
- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
- alle attività agricole svolte a favore di produttori sotto i 7mila euro di fatturato (articolo 34, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 633/1972), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
È vietato il lavoro accessorio nell’ambito di appalti, con eccezioni da determinare con apposito decreto ministeriale.
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Come funzionano i buoni lavoro
La prima novità è che i buoni lavoro vanno acquistati dal datore di lavoro esclusivamente in via telematica. L’unica eccezione è rappresentata dai committenti non imprenditori o professionisti, che possono continuare ad acquistare i voucher presso le rivenditorie autorizzate. I buoni lavoro continuano a essere numerati progressivamente e datati.
In attesa di un nuovo decreto del ministero del Lavoro, il valore dei buoni lavoro orario continua a essere pari a 10 euro, mentre nel settore agricolo corrisponde alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In considerazione del nuovo obbligo di buoni lavoro telematici, cambiano gli adempimenti previsti per i datori di lavoro imprenditori o professionisti, i quali devono comunicare alla DTL, direzione Territoriale del Lavoro, prima dell’inizio della prestazione, dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Questo adempimento va effettuato in via telematica, anche attraverso SMS o posta elettronica.
Il lavoratore riceverà poi i buoni lavoro da un concessionario fra quelli previsti da apposito decreto del ministero: in attesa di questo provvedimenti, i concessionari sono l‘INPS e le agenzie per il lavoro. E’ sempre il concessionario a versare contributi INPS alla gestione separata, pari al 13% del valore nominale del voucher, e quelli INAIL contro gli infortuni, pari al 7% del buono, trattenendo anche un importo a titolo di rimborso spese (da determinare con il decreto ministeriale).
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(Fonte: decreto riordino contratti attuativo del Jobs Act).