Tratto dallo speciale:

Manovra finanziaria: la gestione separata INPS

di Noemi Ricci

Pubblicato 25 Luglio 2011
Aggiornato 28 Settembre 2014 08:42

logo PMI+ logo PMI+
Manovra finanziaria: l'articolo 18 chiarisce l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS solo per i lavoratori che svolgono attività autonome non subordinate all'iscrizione ad Albi professionali.

I professionisti iscritti agli Albi professionali non hanno alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS, questo è quanto stabilito dall’ultima manovra finanziaria. Obbligo che sussiste invece  per chi svolge attività non subordinate all’iscrizione agli stessi e quindi non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria.

La recente manovra finanziaria con una norma di interpretazione autentica e retroattiva nel comma 12 dell’articolo 18 del decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111 del 15 luglio. Trova così risposta il contenzioso nato fra l’INPS ed i lavoratori autonomi.

Per quanto concerne titolari di reddito di lavoro autonomo già in pensione, quelli che non versano alla cassa di categoria i contributi risultano già iscritti alla Gestione separata INPS. Con il messaggio 14490/2011 l’ente ha fornito prime indicazioni realtivamente alle novità contenute nella manovra finanziaria in merito.

Il comma 11 del medesimo articolo della manovra finanziaria 2011(testo integrale della Manovra Finanziaria) ha stabilito che gli enti previdenziali di diritto privato debbano adeguare i propri statuti ed i propri regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della manovra.

Pertanto i professionisti già pensionati dovranno provvedere al versamento di un contributo soggettivo minimo alla propria cassa di riferimento, la cui aliquota non potrà essere inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Regola che varrà comunque anche nel caso in cui le Casse non provvedano all’adeguamento.

Infine il comma 13 dell’articolo 18 della manovra finanziaria contiene un’ulteriore norma di interpretazione autentica che va a ribadire la natura integrativa della forma di previdenza obbligatoria gestita dalla Fondazione Enasarco. Questo significa che gli esercenti attività commerciali per i quali l’iscrizione a questo ente è considerata obbligatoria non possono considerarsi esentati dalla contribuzione presso l’Inps.