Contratto di solidarietà: regole e calcolo del contributo

di Alessandra Caparello

25 Marzo 2015 08:59

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Vademecum sulla procedura di erogazione del contributo nel contratto di solidarietà, mirato a evitare licenziamenti: norme, calcolo e casi particolari.

Il Ministero del Lavoro (circolare 28/2014) ha fornito le indicazioni per la concessione del contributo di solidarietà elargito dalle imprese ai lavoratori come ammortizzatore sociale per massimo di due anni al fine di evitare licenziamenti. L’importo erogato è pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto a seguito della riduzione di orario.

=> Contratti di solidarietà e integrazione salariale 2015

Soggetti beneficiari

Possono stipulare contratti di solidarietà ed erogare il contributo (a favore di lavoratori assunti con contratto a termine, di inserimento o apprendisti) a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione, le imprese:

  • con oltre 15 dipendenti (devono aver  avviato la procedura di mobilità o manifestato l’intenzione di procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo);
  • con meno di 15 dipendenti (almeno 2 non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione  salariale concesso a operai e impiegati delle imprese industriali);
  • alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, con almeno due dipendenti, che presentino gravi crisi occupazionali;
  • artigiane (almeno 2 dipendenti con orario ridotto devono percepire il compenso a carico dei fondi bilaterali; in tal caso il contributo può essere erogato se i lavoratori percepiscono una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico erogato).

Durante le ore di astensione dal lavoro per il regime di solidarietà è possibile che i lavoratori svolgano attività formativa purché vengano rispettate tali condizioni:

  • necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito di processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti o sia previsto l’uso di nuove apparecchiature,
  • esistenza di un progetto formativo che preveda una combinazione tra aspetti teorici e pratici legati alle nuove mansioni o all’uso di nuove apparecchiature,
  • presenza, nel momento di formazione, di un tutor, istruttore o figura analoga.

=> Contratto di solidarietà: come ottenere lo sgravio sui contributi

Accordo coi sindacati

I dipendenti interessati devono avere anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell’inizio del regime di solidarietà, verificata dalle Direzioni Territoriali del Lavoro. Il contratto deve essere stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e può riguardare l’intera organizzazione produttiva dell’impresa, le singole unità, tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito della sua applicazione..

Durata e interruzione necessaria

Se il regime di solidarietà viene utilizzato in via continuativa per 24 mesi, l’interruzione necessaria non dovrà essere inferiore ad 1 mese. In caso di utilizzo per i primi 2 anni e dopo l’interruzione di 1 mese, prima dell’eventuale prosecuzione di altri 12 mesi (nel quinquennio), per le imprese con oltre 15 dipendenti, occorre la riapertura delle procedure di mobilità (artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991). Per tutte le altre imprese è necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale.

Riduzione orario lavoro

La percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti, non deve essere superiore al 60% per singolo lavoratore, dell’orario contrattuale a tempo pieno su base annua. Spetta alla competente DTL, nel caso di richieste di periodi di solidarietà inferiori a 12 mesi, accertare che non siano state presentate dal medesimo datore di lavoro, nel medesimo anno, istanze per periodi precedenti che, cumulati, superino la percentuale predetta del 60%. Qualora il periodo richiesto sia comunque inferiore all’anno e superiore al 60%, occorre riparametrare la percentuale richiesta dall’azienda rispetto a 12 mesi e verificare che rientri nei limiti del 60% su base annua.

Calcolo contributo solidarietà

L’impresa presenta istanza di erogazione del contributo di solidarietà in duplice copia (una in bollo presentata alla DTL competente). Ai fini del calcolo del contributo di solidarietà si fa riferimento alla retribuzione lorda “denunciata all’INPS”, relativa ai 12 mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione dell’orario di lavoro. Nel caso di azienda che abbia già fruito della solidarietà o altro ammortizzatore, il calcolo della retribuzione lorda va effettuato sulla base dell’ultimo periodo di retribuzione piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale già concessa.

=> Riforma ammortizzatori sociali in GU

Controlli

La DTL effettua controlli e quando in fase di verifica accerta la cessazione dell’attività da parte dell’impresa in corso di solidarietà, per qualunque causa ( fallimento, liquidazione volontaria, coatta, ecc) deve:

  • individuare l’ammontare del contributo spettante ai lavoratori;
  • segnalare alla Direzione Generale la cessazione.

Casi particolari

  • Licenziamenti: durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà sia gli altri dipendenti.
  • Trasformazione del contratto in costanza di regime di solidarietà: secondo il Ministero del Lavoro è possibile convertire un contratto da tempo determinato a indeterminato.
  • Cessione ramo d’azienda: nel caso di trasferimento di ramo d’azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione, da parte dell’azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali e presenti istanza alla DTL. competente.

Per approfondimenti: Ministero del Lavoro (circolare 28 – 7 novembre 2014)