Cambiano le aliquote IRAP 2011 con la manovra finanziaria. E sempre sul fronte dell’imposta regionale sulle attività produttive c’erano già state quest’anno diverse novità, con aumenti dell’aliquota in alcune regioni e il nuovo modello IRAP per la presentazione della dichiarazione annuale.
Le nuove aliquote IRAP
Vediamo innanzitutto quali sono gli aumenti sulle aliquote IRAP introdotti dalla manovra finanziaria. Per le società concessionarie, ad esclusione di quelle autostradali, l’aliquota sale al 4,2% dal precedente 3,9% a partire dall’anno di imposta 2011. C’è poi un incremento dello 0,75% per banche e società finanziarie, con il prelievo che sale di conseguenza al 4,65%. Di due punti percentuali l’aumento per le assicurazioni, la cui aliquota si porta quindi al 5,9%.
Le nuove disposizioni sulle aliquote IRAP sono contenute nell’articolo 23 della legge. La norma prevede che l’aumento decorra dal periodo di imposta in corso (2011). Siccome gli incrementi per banche e assicurazioni erano già contenuti nel decreto, mentre quello per le concessionarie (escluse le autostrade) è stato inserito in sede di conversione dal Parlamento, nei primi due casi la data di partenza precisa è il 6 luglio mentre nel terzo è il 17 luglio.
Nella pratica, questo significa che i contribuenti che adottano il metodo previsionale dovranno applicare la maggiorazione Irap 2011 già nell’acconto di quest’anno, mentre coloro che applicano il metodo storico devono continuare a prendere come riferimento, per l’acconto, l’imposta 2010.
Le Regioni in deficit
In Calabria, Campania e Molise le aliquote IRAP saranno più alte. A quanto previsto dalla manovra finanziaria, (cioè alle aliquote del 4,65% per le banche, il 5,9% per le imprese e via dicendo) si aggiungono le maggiorazioni che il ministero dell’Economia aveva comunicato nello scorso mese di giugno, in tutti e tre i casi è pari allo 0,15% (il provvedimento era stato motivato da una «situazione debitoria tale da far scattare gli automatismi fiscali finalizzati a ripianare il deficit sanitario»). Quindi, in pratica, bisogna sommare la maggiorazione dello 0,15% a quelle previste dalla legge finanziaria approvata nei giorni scorsi.
Il Modello IRAP 2011
La dichiarazione IRAP 2011 va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre (tranne che per i soggetti IRES e per le pubbliche amministrazioni, il cui termine è il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio). Se il contribuente la presenta dopo queste scadenze, la dichiarazione è valida nel caso in cui il ritardo non superi i 90 giorni, ma si applica una sanzione, da 258 a 1.032 euro, che raddoppia nel caso dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Se però il contribuente effettua spontaneamente il versamento sempre entro i 90 giorni, la sanzione è ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro). Dopo i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa ma il documento vale lo stesso ai fini del calcolo dell’imposta da versare.
Con il nuovo modello IRAP 2011 (clicca per il download), i contribuenti possono scegliere di trasmettere la dichiarazione direttamente (cioè senza intermediari). Dal sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il Software IRAP 2011 per le dichiarazioni telematiche, per cui si possono anche utilizzare i servizi Fisconline, per cui è necessario un pin che viene fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate, e Entratel, per chi è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti.
Il contribuente può anche recarsi presso gli effici dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono anche l’assistenza per la compilazione.
Nel caso in cui ci si affidi a un intermediario, quest’ultimo è tenuto a rilasciare una dichiarazione, datata e sottoscritta, con l ‘ assunzione dell ‘ impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello, e poi, entro 30 giorni dal termine della presentazione, l ‘ originale della dichiarazione firmata dal contribuente e la comunicazione dell ‘ Agenzia delle Entrate che ne attesta l ‘ avvenuta ricezione.
Dichiarazione dei redditi: Come correggere gli errori
Se non sono ancora trascorsi i termini per l’invio definitivo della dichiarazione (quindi entro il 30 settembre) è possibile correggere gli eventuali errori semplicemente compilando un nuovo modello prestando però attenzione a barrare la casella “Correttiva dei termini”. A quel punto bisogna procedere all’eventuale versamento aggiuntivo. Nel caso in cui invece ne risulti una somma più bassa di quella già versata, è possibile chiedere il rimborso, usufruire del redito per l’anno successivo, utilizzarlo come compensazione per altri tributi.
Se invece i termini sono già scaduti, per fare rettifiche bisogna presentare una nuova dichiarazione dei redditi. A questo punto, se il risultato è un minor credito d’imposta, bisogna barrare la casella “dichiarazione integrativa a favore”, se invece le imposte dovute sono più alte, la casella giunta è “dichiarazione integrativa”.
Entro la scadenza dell’anno successivo, per pagare le somme aggiuntive si puo’ utilizzare il “ravvedimento operoso” beneficiando di sanzioni ridotte.