Sentenza di Cassazione favorevole al contribuente in tema di reverse charge, inversione contabile IVA: il Fisco non può negare il diritto alla detrazione a un contribuente che ha commesso errori nell’applicazione della procedura, ad esempio nella numerazione delle fatture o nella registrazione, perché si tratta di violazioni formali e non sostanziali. L’Alta Corte lo ha stabilito con la sentenza 5072/2015, accogliendo le indicazioni in proposito formulate dalla Corte di Giustizia europea.
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Il caso riguarda l’applicazione del reverse charge, per cui l’IVA viene pagata dall’acquirente non dal rivenditore, e di una serie di operazioni intracomunitarie. Il Fisco italiano negava il diritto alla detrazione IVA a una Srl perché non aveva registrato le nei registri IVA. In appello, la commissione tributaria Regionale aveva dato ragione al Fisco, stabilendo che le omesse registrazioni di fatture sono violazioni sostanziali e non formali, perché possono determinare un accertamento o una rettifica. Nel ricorso per Cassazione, l’impresa ha presentato le seguenti osservazioni: il reverse charge prevede la contestuale registrazione dell’acquisto intracomunitario nel registro delle fatture e in quello degli acquisti, realizzando in questo modo la totale compensazione dell’apparente debito fiscale, equivalendo la doppia e opposta annotazione contabile a una sorta di partita di giro e confermando così la natura solo formale della duplice registrazione. In pratica, nel caso specifico, gli acquisti intracomunitari hanno generato soltanto debiti e crediti apparenti ed obblighi formali di annotazione di una partita di giro nei due registri IVA, senza risvolti sostanziali. Inoltre, l’inadempimento formale non poteva generare il potere del fisco di rettificare la dichiarazione IVA della e di recuperare un’imposta solo teorica.
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La Cassazione ha rinviato la decisione alla Corte di Giustizia Europea, che con sentenza C-590/13 dell’11 dicembre 2014 ha stabilito che le norme vanno interpretate nel senso che dettano «requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la perdita del diritto medesimo».
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Conseguenza: la mancata registrazione delle fatture nel registro IVA è una violazione formale e non sostanziale, e non può quindi comportare la perdita della detrazione. La sentenza è quindi favorevole all’intepretazione del contribuente e non a quella del Fisco.