L’art. 7, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo) introduce una serie di disposizioni che incidono sull ‘ attività di verifica degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e della guardia di Finanza. In particolare, sui diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ovvero: permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente; necessità di coordinamento; accessi in borghese.
Permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente
Il comma 5 dell’art. 12, l. 21 luglio 2000, n. 212 regola la durata delle verifiche, prevede che, al fine di ridurre al minimo il disagio che l’azione ispettiva può recare all ‘ esercizio dell’attività verificata, i verificatori hanno, quale termine perentorio di permanenza presso il contribuente, trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine.
L’art. 7, co. 2, lett. c), d.l.. 70/2011 prevede inoltre che «il periodo di permanenza presso la sede del contribuente…, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».
Secondo la Guardia di Finanza la disposizione vale solo per il futuro e non anche per i controlli in corso, vale a dire alle verifiche ed ai controlli avviati con accesso dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del d.l. 70/2011. La tesi viene motivata secondo il principio per il quale la legge non può disporre che per il futuro, senza però tenere in considerazione che in tema di controlli e accertamenti le modiche favorevoli al contribuente sono state applicate anche retroattivamente, trattandosi di norme procedurali.
Precisa la circolare n. 156680/2011: gli interventi che alla predetta data risultino in corso di esecuzione, saranno completati rispettando la tempistica riguardante la permanenza presso la sede del contribuente prevista dalla previgente formulazione del citato art. 12, co. 5, l. 212/2000, tenuto anche conto che i piani di verifica possono essere stati impostati sulla base dei più ampi termini in precedenza stabiliti.
Su un piano generale, la modifica apportata dal d.l. 70/2011 chiarisce che ai fini del calcolo del periodo di permanenza presso la sede del contribuente occorre fare riferimento alle giornate di effettiva presenza presso la sede del contribuente.
Viene di fatto eseguita un’interpretazione autentica della norma in senso assolutamente favorevole all’amministrazione, vanificando così le letture giurisprudenziali che, al contrario, ritenevano che il periodo temporale dovesse intendersi quale durata della verifica, e non della permanenza fisica dei verificatori.
Altro discorso riguarda la proroga di un ulteriore periodo prevista nei casi di particolare complessità dell ‘ indagine individuati.
Secondo la circolare n. 1/2008, le “ragioni di particolare complessità” ricorrono ogni qualvolta, anche in via alternativa: l’ispezione è eseguita nei confronti di soggetti di medio-grandi dimensioni; l’impianto contabile risulti particolarmente complesso, articolato e/o frammentato, anche a causa dell’organizzazione economico-aziendale del contribuente; occorre procedere a ricostruzioni complesse della base imponibile, sulla base di una enorme mole di dati e documenti da elaborare; l’ispezione riguarda operazioni di rilevanza internazionale o di potenziale rilievo elusivo.
Sotto il profilo formale, la proroga deve essere disposta con apposita comunicazione motivata rivolta al contribuente e allegata al foglio di servizio redatto per il trentunesimo giorno e copia di tale comunicazione deve essere consegnata, per notifica, al contribuente e, dell’avvenuta notifica, deve essere dato atto nel verbale di verifica.
In ultimo, è consentita la possibilità di ritornare nella sede del contribuente, decorso il termine massimo di permanenza, per esaminare le osservazioni e le richieste, eventualmente presentate, dopo la conclusione delle operazioni di verifica e per specifiche ragioni.
A tal proposito, si ritiene che tali ragioni devono ritenersi sussistenti nei casi in cui:a conclusione dell’ispezione svolta presso gli uffici, sia necessario procedere a specifici riscontri documentali che comprovano le risultanze della precedente attività; ad intervento già concluso, sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi che legittimino la redazione di processi verbali di constatazione finalizzati a consentire l ‘ emanazione di accertamenti modificativi o integrativi; ultimata un ‘ ispezione di carattere generale, sia necessario procedere ad un successivo intervento parziale per contestare gli esiti degli accertamenti bancari.
Sempre su un piano generale il d.l. 70/2011chiarisce che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni dei termini di verifica costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.
Necessità di coordinamento
Il comma 2, lett. a), dell’art. 7 prevede che «al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell ‘ esercizio delle attività delle imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”; nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati”.
Queste previsioni trovano applicazione, dal punto di vista soggettivo, con esclusivo riferimento agli interventi eseguiti mediante accesso nei confronti delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese indicate nell ‘ art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/Ce in data 6 maggio 2003.
Accessi in borghese
L’art. 7, co. 2, lett. a), n. 1), ultimo periodo, prevede che, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza eseguono gli accessi in borghese.
Questa disposizione, di immediata applicazione, non modifica le procedure operative adottate, in quanto è in linea con quanto previsto nella circolare n. 1/2008, secondo cui i militari impiegati in attività di verifica indossano, di norma, l’abito civile, salvi casi eccezionali, allorquando le condizioni particolari di tempo e di luogo inducano a ritenere che la presentazione di personale in divisa sia opportuna per agevolare il riconoscimento della qualifica degli operanti, nonché come tutela preventiva della loro sicurezza personale.
Al riguardo, nel caso in cui ricorrano le suddette circostanze, nel processo verbale che documenta le operazioni di accesso verrà dato atto della presenza di militari in uniforme, motivando le ragioni che hanno determinato tale scelta.