Voluntary disclosure: effetti premiali e limiti temporali

di Barbara Weisz

Pubblicato 17 Marzo 2015
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:54

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Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su procedure per il contribuente ed effetti della Voluntary Disclosure, che si applica a violazioni comeese entro il 30 settembre 2014: domanda entro fine settembre 2015.

Ampia circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di adesione alla voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria per il rimpatrio dei capitali all’estero e la riemersione di quelli non dichiarati correttamente in Italia. Il riferimento normativo è la legge 186/2014, che prevede la possibilità di regolarizzare violazioni commesse prima del 30 settembre 2014, presentando domanda entro il 30 settembre 2015.

=> Voluntary Disclosure: procedura e norme attuative

Sanzioni e sanatoria

Nei mesi scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello che il contribuente deve necessariamente usare per aderire alla procedura, con le istruzioni relative complete delle indicazioni con tutte le documentazioni che bisogna allegare. Fra le peculiarità della voluntary disclosure, il fatto che le tasse dovute si pagano per intero, nel senso che su queste non c’è un vero e proprio condono, ma uno sconto sulle sanzioni. C’è invece una vera e proprio sanatoria di carattere penale, su reati eventualmente connessi all’evasione dei capitali che si fanno rimergere. Altra novità: la procedura non è anomina, ma prevede che il contribuente presenti tutti i propri dati angrafici, oltre a completa documentazione relativa ai capitali oggetto di emersione.

=> Voluntary disclosure: modello e istruzioni

La circolare delle Entrate specifica che la norma si inserisce da una parte in un quadro globale di lotta all’evasione e ai paradisi fiscali che vede coinvolte le istituzioni economiche internazionali, come l’OCSE, dall’altra nella strategia fiscale italiana di potenziare la compliance con il contribuente.

Chi può aderire

Viene chiarito con precisione qual è l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ovvero al platea a cui si rivolge: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Attenzione: il contribuente può anche non essere più fiscalmente residente in Italia nel momento in cui aderisce alla procedura, ma doveva esserlo per la maggior parte di almeno uno dei periodi di imposta per i quali si chiede la regolarizzazione. La procedura è attivabile anche dai trust (articolo 73, comma 1, lettera c, del TUIR), e dai cosiddetti trust esterovestiti, che quindi sono residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR. Infine, possono ricorrere alla voluntary disclosure anche i contribuenti titolari di attività all’estero tramite un soggetto interposto o una fiduciaria estera, e gli stessi soggetti interposti che, pur non essendo intestatari, potevano effettuare movimentazioni.

Documentazione

La procedura prevede che il contribuente alleghi al modulo di adesione la documentazione richiesta e una relazione di accompagnamento, che è parte integrante della domanda, e che deve riguardare ogni annualità d’imposta oggetto di collaborazione, comprendendo:

  • ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
  • determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, e di quelli che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
  • determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA e delle ritenute anche se non connessi con le attività costituite o detenute all’estero;
  • adeguate informazioni sui soggetti che presentano un collegamento su attività estere oggetto della procedura utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero e alla determinazione degli imponibili fiscali. Viene fornito uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e la predisposizione della documentazione necessaria.

Attività

La circolare delle Entrate chiarisce poi nel dettaglio tutti gli aspetti connessi a ambito oggettivo, elencando tutte le tipologie di attività per cui è possibile ricorrere alla procedura, differenze fra voluntary disclosure internazionale (ovvero emersione dei capitali all’estero) e nazionale (regolarizzazione relativa a capitali italiani mai dichiarati o su cui ci sono state irregolarità), cause di inammissibilità e di decadenza, lista dei paradisi fiscali, e contiene un’ampia parte sugli adempimenti del contribuente e al modo in cui si determinano le sanzioni da applicare ai singoli casi. (Fonte: Agenzia delle Entrate).