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Sospensione mutui verso nuovo accordo: proroga al 31 marzo

di Barbara Weisz

Pubblicato 16 Marzo 2015
Aggiornato 23 Marzo 2015 10:54

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L'accordo ABI imprese del 2013 su allungamento e sospensione mutui prorogato al 31 marzo 2015, data entro cui la Legge di Stabilità impegna le parti a stipulare una nuova intesa.

Le imprese hanno tempo fino alla fine di questo marzo 2015 per presentare la richiesta di sospensione mutui, o di allungamento, prevista dall’accordo per il credito 2013 firmato da ABI (associazione banche italiane) e associazioni delle imprese: nel frattempo, in base alla Legge di Stabilità, banche e imprese si impegnano a raggiungere una nuova intesa per allungare i mutui a famiglie e imprese, PMI in particolare.

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Nel dettaglio, il comma 246 della manovra economica (legge 190/2014), prevede che:

«Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico si impegnano entro il 31 marzo 2015 a concordare, attraverso specifico accordo con ABI, associazioni delle imprese e dei consumatori, nuove misure per «sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017».

Significa che in vista c’è un nuovo accordo per sospendere le rate dei mutui o allungarne la durata.

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Nel frattempo, l’ABI ha comunicato che viene prorogata sempre al 31 marzo prossimo la possibilità di utilizzare di sospensione mutui l’accordo già esistente, quello del 2013, che altrimenti scadeva a fine 2014. In pratica, quindi, si è creato un meccanismo attraverso il quale le PMI possono continuare ad utilizzare l’accordo sui mutui, nei termini in cui ora è formulato, fino a quando non verrà raggiunta una nuova intesa. Quindi, è ancora possibile chiedere la sospensione mutui. Molto in sintesi, l’accordo del 2013 prevede che possano usufruire della sospensione delle rate (per 12 mesi) o dell’allungamento della durata, i mutui che erano già stipulato al momento della firma dell’accordo (il primo luglio 2013), e non avessero già usufruito di precedenti misure analoghe (accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e accordo “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012). La cosa importante da tener presente è che, fino a quando non sarà firmato un nuovo accordo (che evidentemente potrà prevedere nuove procedure e regole), restano valide tutte le condizioni previste dall’intesa del 2013. (Fonte: ABI)