Tempo fino al 30 settembre 2015 per aderire al voluntary disclosure, la nuova norma sulla collaborazione volontaria per rimpatrio ed emersione dei capitali, anche detenuti in Italia ma non dichiarati, usufruendo di una eventuale sanatoria penale e di uno sgravio sulle sanzioni. Dopo aver reso disponibili online i modelli approvati con provvedimento direttoriale per aderire alla collaborazione volontaria, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con le norme attuative e con le indicazioni sulla procedura.
=> Voluntary disclosure: guida completa
Si tratta delle prime indicazioni sulla procedura introdotta dalla L. n. 186/2014, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale”. L’Agenzia precisa che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
- gli “estero residenti fittizi”;
- i cittadini ”trasferiti” in Paesi black list;
- i soggetti “esterovestiti”;
- i trust;
- i trust “esterovestiti”;
- i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere.
=> Voluntary disclosure, modello e istruzioni
L’Agenzia ricorda poi le tipologie di investimenti e di attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero, i redditi e gli imponibili che rientrano nella procedura di voluntary disclosure e che è possibile accedere alla procedura in relazione a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Vengono quindi richiamate le condizioni perché non operi il raddoppio dei termini ordinariamente previsto in caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi black list, che hanno sottoscritto accordi che prevedono uno scambio di informazioni effettivo, conforme al modello Ocse 2005. La circolare ribadisce che le richieste di attivazione della voluntary devono essere presentate esclusivamente per via telematica e che l’Agenzia invierà una comunicazione attestante l’avvenuta ricezione.
=> Voluntary disclosure: effetti dell’intesa Italia-Svizzera
Entro i successivi 30 giorni, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, è necessario inviare all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella ricevuta la relativa documentazione e una relazione contenente, per ciascuna annualità d’imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta:
- ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- determinazione degli eventuali maggiori imponibili, ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.
Durante il contraddittorio sarà possibile spiegare nel dettaglio le informazioni contenute nella domanda. La procedura si intende perfezionata solo dopo il versamento di tutte le somme dovute, in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo. Viene infine precisato che in caso di adesione al voluntary disclosure non è possibile avvalersi della compensazione. (Fonte: Agenzia delle Entrate – Circolare n. 10/2015).