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DURC: le irregolarità in caso di autocertificazione

di Chiara Basciano

Pubblicato 16 Marzo 2015
Aggiornato 30 Marzo 2015 12:59

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Obbligo di preavviso di DURC negativo anche per gli appalti pubblici: la sentenza della Cassazione.

Con la sentenza n. 781/2015 il Consiglio di Stato ha confermato che il preavviso di irregolarità contributiva ai fini del DURC si applica nel caso dell’autocertificazione rilasciata in sede di partecipazione a pubblici appalti. In sostanza l’azienda deve essere preavvisata dell’emissione di un DURC negativo anche in caso di appalti pubblici.

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Una decisione che appare in linea con le sentenze del TAR e si pone in contrapposizione con quanto affermato dall’INPS che, con il messaggio n. 6756/2014, aveva escluso il preavviso di irregolarità contributiva ai fini del DURC per l’autocertificazione, rilasciata in sede di partecipazione a pubblici appalti.

Il Consiglio di Stato, facendo riferimento al decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n. 98 del 2013, ritiene invece che, anche negli appalti pubblici, gli enti siano tenuti ad invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Differentemente, il DURC emesso con esito negativo viene ritenuto un atto viziato.

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In base a tale sentenza, sembra quindi possibile che la regolarizzazione delle irregolarità emerse in fase di rilascio del DURC abbia portata generale e dunque riguardi anche la verifica dell’autocertificazione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. I del D.Lgs. n. 163/2006 codice degli appalti pubblici. (Fonte: sentenza Consiglio di Stato).