In vista della scadenza del prossimo 16 marzo, ricordiamo alle imprese che, in base alle rivalutazioni 2015, il ticket licenziamenti da pagare all’INPS sale quest’anno a 490,16 euro (dai precedenti 483,12 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino a un massimo di tre anni. Quindi, l’importo massimo del contributo è pari a 1.470,30 euro per i rapporti di lavoro durati oltre 36 mesi.
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Si tratta del cosiddetto ticket licenziamenti, il contributo che le aziende sono tenute a versare all’INPS per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, introdotto dalla Riforma del Lavoro Fornero, legge 92/2012, che va finanziare l’ASpI (e prossimamente la NASpI). Si paga il giorno 16 del mese successivo a quello della denuncia di licenziamento, quindi la prossima scadenza è appunto il 16 marzo per i rapporti di lavoro interrotti nel mese di gennaio 2015.
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Il ticket licenziamenti è dovuto anche per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente e part-time. Nel caso in cui il contratto a tempo indeterminato sia frutto della trasformazione di un precedente contratto a termine, il calcolo del contributo avviene dal primo giorno di assunzione a termine. Sono esclusi dal contributo i seguenti casi di interruzione del rapporto di lavoro:
- dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
- risoluzioni consensuali (ad eccezione di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
- decesso del lavoratore;
- cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani“;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015);
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (sempre fino al 31 dicembre).
Ricordiamo che la misura del ticket licenziamenti si stabilisce, in base al comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012, in relazione a quella dell’indennità ASpI: nel dettaglio, è pari al 41% del massimale ASpI per l’anno di riferimento, che quest’anno è di 1.167,91 euro.