Detassazione premi produttività 2011

di Roberto Grementieri

19 Luglio 2011 09:00

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Guida al trattamento fiscale agevolato delle voci d salario correlati ad incrementi di produttività (straordonari, notturni, turnazioni, premi, ecc.): detassazione e detrazione dall'imponibile.

Detassazione salario di produttività

La legge di stabilità ha riconfermato per il 2011 le agevolazioni sulla detassazione sui premi di produttività con imposta sostitutiva per tutte le voci del salario di produzione, estendendone la platea dei beneficiari.

Aliquote IRPEF: la norma prevede che siano tassate con imposta sostitutiva del 10% le somme erogate nell’anno ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, purchè correlate a incrementi di produttività e fino all’importo massimo di complessivi 6.000 euro lordi.

Detrazione da imponibile: i compensi percepiti non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore del settore privato che nell’anno 2010 ha percepito reddito da lavoro dipendente non oltre i 40.000 euro.

Costi ammissibili: la detassazione delle voci di salario in busta paga riguarda tutti gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico della impresa. La detassazione può essere applicata anche alle somme aggiuntive senza che sia specificato che siano legate alla previsione di raggiungimento di obiettivi aziendali, pur dovendo sempre avere una giustificazione per la loro erogazione.

Rientrano pertanto nella misura, a titolo esemplificativo e non esaustivo: premi di rendimento; forme di flessibilità oraria; maggiorazioni retributive in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di “banca delle ore”; indennità di reperibilità; indennità o maggiorazioni di turno o maggiorazioni retributive per lavoro prestato in base a orario su turni; premi e somme una tantum per incremento di produttività, efficienza organizzativa o competitività e redditività della impresa; premi o provvigioni su vendite a percentuali sul fatturato se comportano un incremento di produttività, efficienza organizzativa, competitività o redditività d’impresa; compensi erogati per R.O.L. residui o ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti (anche con liquidazione degli stessi è su base periodica); speciali indennità aggiuntive legati a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa; somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità; tutti gli altri emolumenti, anche riconosciuti in misura fissa e stabile, purché connessi a incrementi di produttività, innovazione, efficienza, competitività e redditività d’impresa; premi legati a risultati di efficienza (es.: premi presenza); premi consolidati, ossia corrisposti per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, anche se inseriti in un nuovo sistema premiante collegato all’andamento aziendale; premi per mancato verificarsi di infortuni in azienda.

Requisiti e procedure

La verifica del limite di Euro 40.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente. Nell’importo bisogna comprendere anche l’eventuale premio di produzione percepito nell’anno, anche se soggetto al regime sostitutivo e anche se derivante da più rapporti di lavoro (comprese pensioni o assegni equiparati alle pensioni), mentre non rileva l ‘ eventuale superamento del limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o per redditti soggetti a tassazione separata.

Inoltre, poiché la disposizione normativa fa riferimento ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2010, non assumono rilevanza i redditi percepiti nel 2011. Sono invece sempre esclusi: i percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente, quali gli amministratori di società; i collaboratori con contratto a progetto o contratto di collaborazione coordinata e continuativa; i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il regime agevolativo è applicabile anche per prestazioni di lavoro straordinario, a condizione che siano riconducibili a incrementi dimostrabili di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche. Analogo discorso per l’agevolazione delle retribuzioni per prestazioni di notturni e lavoro su turni.

La prova della correlazione tra straordinari, notturni, turni e parametri di produttività deve essere documentata dall’impresa tramite una dichiarazione con la quale l’azienda stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa.

L’attestazione deve essere anche riportata nello spazio riservato alle annotazioni nella certificazione Cud.

Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di predditività e produttività legati all’andamento economico della impresa non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa.

Eccezioni e casi particolari

Restano esclusi dal beneficio: incentivi alla risoluzione consensuale con i dipendenti (anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per un miglioramento dell’efficienza aziendale); compensi in natura; importi stabilmente riconosciuti in misura fissa entrati nel patrimonio del lavoratore.

L’agevolazione si applica solo per: i dipendenti del settore privato (compresi i datori di lavoro non imprenditori); i dipendenti di lavoratori autonomi e di imprenditori individuali; i lavoratori del settore edile e marittimo; i dipendenti di fondazioni ed enti non commerciali di diritto privato; i lavoratori in somministrazione; i dipendenti di agenzie di lavoro; gli eredi del lavoratore dipendente deceduto.

Se il lavoratore ha prestato nell’anno precedente la propria attività presso altri datori di lavoro, per applicare la disposizione agevolativa, il sostituto deve farsi rilasciare dal lavoratore una

autocertificazione

che attesti il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno.

Se il dipendente ha prestato lavoro all’estero, il reddito sarà determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto dal Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia.