Il Ministero del Lavoro, in risposta a un quesito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha diffuso una nota per chiarire l’applicabilità dell’eccezione al limite quantitativo del lavoro a chiamata nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, in ordine alla corretta interpretazione della normativa (artt. 3-4, co. 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003) concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per prestazioni di lavoro intermittente.
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Applicazione limiti
Si è chiesto (interpello n. 26 del 7 novembre 2014) se l’eccezione per i settori sopra citati, contemplata dalla disposizione normativa, si riferisca al Contratto Collettivo Nazionale applicato ai rapporti di lavoro intermittente oppure al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato dal codice attività Ateco.
La risposta del Ministero chiarisce che l’instaurazione del rapporto intermittente è ammessa, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Tale vincolo fa riferimento alle giornate lavorative prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo indeterminato.
Il limite quantitativo tuttavia non trova applicazione nei casi in cui i datori di lavoro si trovino nelle seguenti situazioni:
- siano iscritti alla Camera di Commercio con il codice di attività Ateco 2007 corrispondente ai settori del turismo dei pubblici esercizi e dello spettacolo;
- pur non rientrando nel codice Ateco corrispondente ai settori suddetti, svolgano attività proprie di tali settori applicando i relativi contratti collettivi.
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Comunicazione semplificata
L’interpretazione del Ministero fa riferimento a criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro (note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012). Il Ministero (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. con modif. nella legge 4 aprile 2012, n.35) ha fornito indirizzi operativi in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro per il settore “turistico e dei pubblici esercizi”, affermando che le aziende interessate al nuovo regime fossero quelle iscritte alla Camera di Commercio con il codice di attività Ateco 2007 corrispondente e comprendendo, con successiva nota, anche le imprese che, pur non rientrando nella fattispecie precedente, svolgessero attività in quei settori e applicassero i relativi contratti collettivi.
Punti da chiarire
La risposta lascia però aperti ancora dei dubbi che richiederebbero ulteriori chiarimenti. Stando così le cose infatti, non dovrebbero rientrare nell’eccezione al limite quantitativo quei rapporti di lavoro che, pur regolati dai contratti collettivi dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.
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Altre deroghe
Va inoltre ricordato che restano fermi i limiti individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs n.276/2003 per l’ammissibilità del lavoro interinale, anche per le aziende dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Infatti la stipula di tali contratti è consentita con soggetti che abbiano più di cinquantacinque e meno di ventiquattro anni di età ed è vietata per le aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza del lavoro.
È vietata altresì per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto allo sciopero, in caso di licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni dei lavoratori intermittenti e nelle unità produttive che abbiano in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento d’integrazione salariale, a carico di lavoratori con mansioni corrispondenti ai lavoratori intermittenti.
Per approfondimenti: Ministero del Lavoro – Interpello n. 26/2014