Con la sentenza n. 883/15 il Consiglio di Stato, sez. V, ha fornito nuove precisazioni in tema di ripartizione delle competenze in edilizia tra i professionisti di area tecnica in materia di cemento armato. Più in particolare i giudici hanno chiarito che i geometri non possono progettare edifici in cemento armato, a meno che non si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinate alle industrie agricole. Questo indipendentemente dal fatto che il calcolo del cemento armato venga affidato ad un ingegnere o ad un architetto. In tutti gli altri casi, anche qualora si tratti di costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, il progetto deve essere affidato ad un ingegnere o un architetto iscritti all’Albo, ai sensi del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229.
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Competenze ingegneri e architetti
In sostanza la progettazione, direzione e vigilanza di costruzioni civili con strutture in cemento armato esula dalla competenza dei geometri, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi Albi professionali. In via eccezionale, la competenza dei geometri si estende anche a strutture in cemento armato, a norma della lett. l) dell’articolo 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. La Corte precisa:
“Sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi”.
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Competenze geometri
Si tratta di limiti posti dalla vigente normativa professionale alla competenza professionale dei geometri che:
- rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità;
- indicano, di contro, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.
I giudici del CdS spiegano:
“Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta – e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri – consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione “non modesta” essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri”.
(Fonte: Consiglio di Stato).