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Telelavoro domiciliare e satellitare: le nuove regole

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Marzo 2015
Aggiornato 10 Marzo 2015 10:01

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Istruzioni INPS in attuazione dell'accordo dell'ottobre 2014 per il telelavoro domiciliare e satellitare: attività telelavorabili e regole su sicurezza e privacy.

Operative le novità 2015 su telelavoro domiciliare e satellitare: dopo gli accordi siglati nel novembre scorso, ci sono anche le istruzioni INPS, contenute nella circolare 52/2015, che contengono le disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare dello scorso 15 Ottobre 2014. Il riferimento contrattuale è il CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro, del 14 febbraio 2001, l’integrativo per enti pubblici non economici e dipendenti della Pubblica Amministrazione. Si tratta di norme sul telelavoro, ora disciplinate dall’INPS, che riguardano solo i dipendenti pubblici.

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Contratto

Il telelavoro e il lavoro satellitare (entrambe forme di lavoro a distanza) possono essere applicati ai dipendenti a tempo indeterminato, con profili amministrativi e informatici (aree professionali A, B e C del contratto nazionale), nel limite massimo di una unità lavorativa per ogni struttura, fino a un tetto del 5% del personale. Il personale deve essere inquadrato nelle seguenti attività: area assicurato pensionato, area prestazioni non pensionistiche, area soggetto contribuente, area gestione risorse umane, assistenza e manutenzione informatica, help desk. I dirigenti regionali e centrali possono comunque  individuare ulteriori attività telelavorabili. L’accesso al telelavoro avviene su base volontaria a richiesta del dipendente, per andare incontro alle sue esigenze di conciliazione lavoro-vita privata.

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Piano di Sviluppo del Telelavoro

Sono i Direttori Regionali e i Direttori centrali delle strutture interessate a dover predisporre un preciso Piano di Sviluppo del Telelavoro (PST), con tutti i dettagli su aree geografiche di intervento, aree dirigenziali interessate, attività telelavorabili, postazioni attivabili per ciascuna struttura (sempre nel limite del 5% del personale), tipologie professionali, numero previsto di unità lavorative effettivamente coinvolte comunque distinte per sede e/o area e gli obiettivi di miglioramento attesi. Il piano va poi sottoposto a confronto sindacale. Terminato l’iter, i PST sono operativi e si può procedere a firmare i contratti di telelavoro. Il piano potrà riguardare un arco temporale compreso tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare e tra i 12 e i 24 mesi nel caso di telelavoro satellitare.

Trattamento dei dati

Il telelavoratore è incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 30 del d. lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed è quindi tenuto al massimo rispetto della riservatezza sulle informazioni di cui è in possesso per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Deve per esempio adottare tutte le misure necessarie per evitare la perdita di dati su cui lavora, e assicurarsi che questi non siano accessibili a persone non autorizzate.

Sicurezza sul lavoro

I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali e sono tenuti ad applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Per verificare la corretta attuazione delle norme sul lavoro a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali e le autorità competenti possono accedere al luogo in cui viene svolto il lavoro: se si tratta del domicilio del dipendente, è necessario un preavviso e il suo consenso.

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Ambiente di lavoro

L’ambiente in cui si svolge il telelavoro deve avere le seguenti caratteristiche: abitabilità, superficie e volume adeguati per la postazione di telelavoro, impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento a norma, certificazione impianti, condizioni ambientali idonee in termini di illuminazione, microclima, rumore, esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto ai colleghi interni all’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. È vietato collocare computer, fax, stampante e altre apparecchiature elettriche in locali che per destinazione d’uso o tipologia non sono adatti ad ospitarli, sia in termini strutturali e impiantistici che in termini di svolgimento delle normali attività domestiche.

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Il telelavoratore deve organizzare i propri tempi di lavoro impegnandosi a osservare il riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore (come previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 66/2003), nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino. (Fonte: circolare INPS 52/2015)