Il debutto del modello 730 precompilato comporta modifiche agli obblighi degli intermediari professionisti dell’assistenza fiscale: tutte le istruzioni per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità sono contenute nell circolare 7/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate. Innanzitutto, il professionista presenta alla Direzione regionale territorialmente competente una preventiva comunicazione contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi in cui esercita l’attività, consegnandola a mano o inviandola per raccomandata o ancora via PEC (Posta Elettronica Certificata).
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Requisiti del professionista
Possono chiedere l’abilitazione al visto di conformità per il modello 730 precompilato gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, agli elenchi dei periti ed esperti per la sub-categoria Tributi delle Camere di Commercio alla data del 30 settembre 1993 (con diploma di ragioneria o laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio). Il professionista deve anche essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (requisito che non esime dalla presentazine della comunicazione per l’abilitazione al visto di conformità). Se esercità l’attività nell’ambito di un’associazione professionale, può essere abilitato se la stessa possiede i requisiti del possesso di partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica. È comunque sempre il singolo professionista che deve essere autorizzato. Se il professionista si avvale di una società di servizi di cui possiede la maggioranza del capitale, la società deve essere abilitata alla trasmissione telematica e il professionista deve comunque essere titolare di partita IVA.
Istanza di autorizzazione
La comunicazione deve contenere dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale, partita IVA, domicilio e altri luoghi in cui viene esercitata l’attività professionale, denominazione o ragione sociale e dati anagrafici di soci, componenti del consiglio di amministrazione e se previsto anche dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi di cui intende avvalersi, con indicazione delle specifiche attività che intende affidare. Attenzione: non si può delegare a una società di servizi l’assistenza fiscale per il modello 730 precompilato. Documenti da allegare:
- copia integrale della polizza assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto 164/1999;
- dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
- dichiarazione sui requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto 164 del 1999.
Questi ultimi sono:
- nessuna condanna, anche non definitiva, per reati finanziari (articolo 444 del codice di procedura penale);
- nessun procedimento penale in fase di giudizio per reati finanziari;
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute di natura contributiva e tributaria;
- non trovarsi in una delle condizoni penalmente rilevanti ai fini della candidatura alle elezioni regionali, provicniali, comunali;
- non aver fatto parte di società sottoposte nei cinque anni precedenti a provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 241/1997.
L’abilitazione al rilascio del visto di conformità per il modello 730 precompilato parte dalla data della comunicazione, ferma restando la verifica da parte del Fisco del possesso dei requisiti (è possibile che chiede al professionista chiarimenti o integrazioni). Da sottolineare che l’abilitazione deve avvenire entro la data di apertura della trasmissione del modello 730 precompilato dell’anno in cui presta l’assistenza fiscale (e comunque, per questo 2015, non oltre il 7 luglio). L’elenco dei professionisti abilitati è pubblicato sul sito Internet dell’Afenzia delle Entrate, in modo che il contribuente possa sempre controllare il possesso dei requisiti.
Polizze di assicurazione
Cambiano massimali e regole della polizza assicurativa di CAF e professionisti per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale. La soglia del massimale sale a 3 milioni di euro (prima erano 1.032.913,80). La garanzia in caso di visto infedele sul modello 730 è estesa al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al cotnribuente in caso di controllo, sempre che l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. Il massimale della polizza va alzato prima del rilascio del visto di conformità, anche se non è ancora scaduta e la polizza va integrata con la previsione esplicita della copertura per visto infedele sopra descritta. La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento entro cinque anni. Se un porfessionista ha già una polizza a copertura dei rischi professionali, dovrà integrarla con la copertura prevista per l’assistenza fiscale. Il rinnovo della polizza va sempre inviato in copia alla direzione competenete dell’Agenzia delle Entrate, preferibilmente via PEC. Eventuali variazioni vanno comunicate entro 30 giorni da quando si verificano.
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Controlli del professionista
Il professionista che appone il visto di conformità al 730 precompilato è tenuto a verificare:
- corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle norme sugli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto;
- verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Per quanto riguarda in particolare il modello 730 precompilato e ordinario deve verificare:
- corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (come la Certificazione Unica);
- attestati degli acconti versati o trattenuti;
- deduzioni dal reddito non superiori ai limiti di legge e corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti di legge e corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione e della documentazione esibita;
- crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione;
- ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nel la successiva dichiarazione dei redditi.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, fatta eccezione per la verifica della corrispodenza fra reddito da lavoro e Certificazione Unica.
Controlli dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia delle Entrate può chiedere eventuali chiarimenti o documenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla trasmissione della dichiarazione (quindi, per il modello 730 precompilato 2015, fino al 31 dicembre 2017). La novità è che questa richiesta non verrà più rivolta direttamente al contribuentem ma al CAF o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, che dovrà rispondere entro 60 giorni (prima erano 30). Il pagamento delle somme dovute avviene entro 60 giorni, tramite modello F24.
Modello 730 precompilato senza modifiche
Se il contribuente non modifica il modello 730 precompilato e lo presenta direttamente (senza intermediario), oppure tramite il sostituto d’imposta, la dichiarazione non è sottoposta a controlli e non si applicano nemmeno i controlli preventivi necessari in caso di richiesta di rimborso superiore ai 4mila euro per carichi di famiglia o eccedenze delle dichiarazioni precedenti. Se però la dichiarazione è presentata, pur senza modifiche, tramite interdmiario, il CAF o il porfressionista possono essere sottoposti a controllo formale. Non si applica nemmeno in questo caso, però, il controllo preventivo per i rimborsi sopra i 4mila euro.
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Visto infedele
L’articolo 6 del Decreto Semplificazioni prevede che CAF e professionisti siano responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità. In caso di visto infedele, sono quindi tenuti a pagare un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e di una sanzione del 30%. Attenzione, questa responsabilità è esclusa se l’infedeltà del visto è stata determinata da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Quando riscontrano gli errori, CAF e professionisti avvisao il contribuente entro il 10 novembre per procedere a dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati. Se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione di un ottavo del minimo della sanzione. La sanzione è a carico dell’intermediario, l’imposta e gli interesse a carico del contribuente.
Sanzioni
Per violazioni ripetute e particolarmente gravi, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la possibilità di rilasciare il visto di confromità per un periodo da uno a tre anni, oppure sospendere il CAF dall’attività fiscale da tre a 12 mesi. Esempi di violazioni gravi: apposizione del visto di conformità su una dichiarazione che contiene dati palesemente ed eccessivamente difformi dalla relativa documentazione, alterazione della scelta del contribuente sulla destinazione del due, del cinque o dell’otto per mille IRPEF, mancanza dell’abilitazione. L’assenza di requisiti oggettivi o soggettivi (esempio: mancanza dell’assicurazine), comporta l’obbligo di rimuovere l’irregolarità in tempi stabiliti dall’amministrazione finanziaria. Se l’intermediario non sana la situazione, viene revocata l’abilitazione. (Fonte: Circolare 7/E Agenzia delle Entrate).